I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte terza (Paradisi fiscali)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013

per blog paradisi fiscali parte 3(…) Un discorso a parte meritano poi gli acquisti diretti ai cosiddetti paradisi fiscali. Un caso del tutto particolare è costituito dalla Repubblica di San Marino, che, pur non facendo parte dell’Unione Europea, rientra nel territorio doganale comunitario, in virtù di uno specifico accordo firmato nel 1991. Ciò significa che non vi sono dogane e controlli alle frontiere e che il commercio tra San Marino e UE risulta esente da dazi aggiuntivi sulle importazioni.

IMPOSTA SUGLI ACQUISTI DI PRIVATI A SAN MARINO

Il DM 24 dicembre 1993, che disciplina l’applicazione dell’IVA negli scambi tra Italia e San Marino, conferma, all’art. 18, il principio in base al quale, nel caso in cui l’acquirente italiano sia un soggetto privato, i beni devono essere assoggettati all’imposta vigente nel territorio della Repubblica di San Marino. Si ricorda che la legislazione sammarinese non prevede l’IVA, ma un’imposta monofase sulle importazioni (legge 22 dicembre 1972, n. 40), che viene considerata equivalente all’IVA italiana, pur colpendo una sola volta il valore dei beni e servizi importati (viene calcolata sul costo d’acquisto dell’importatore rivenditore, non sul prezzo di vendita al consumatore), con aliquota pari al 17% (6% e 2% quelle ridotte). Lo scorso gennaio, il Governo sammarinese ha, tuttavia, prospettato l’abolizione della “monofase” e l’introduzione dell’IVA, a partire da gennaio 2014.

L’operatore professionale può adottare due diverse procedure fiscali per i propri acquisti rivolti a questo paradiso fiscale: la prima prevede l’addebito diretto dell’IVA italiana in fattura, da parte del cedente sammarinese, e la conseguente annotazione della fattura ricevuta, da parte dell’acquirente italiano, nel registro degli acquisti, per la detrazione; la seconda proceduta prevede l’emissione di una fattura senza indicazione dell’IVA e l’applicazione del sopracitato meccanismo del “reverse charge”, che impone la duplice registrazione nel registro IVA vendite e acquisti. Se la prima pratica offre il vantaggio di ridurre la burocrazia (non si è costretti a una doppia registrazione), la seconda consente di non dover anticipare l’IVA al fornitore sammarinese.

Per contrastare le possibili frodi fiscali, vige inoltre l’obbligo per i soggetti passivi IVA (non per i privati cittadini) di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici localizzati nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Black list”, individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001), tra i quali rientra anche San Marino.

Diverso il caso di paradisi fiscali come Livigno e Campione d’Italia, che – pur permettendo di godere di regimi fiscali particolarmente vantaggiosi – non sono considerati territorio comunitario ai fini IVA e devono per questo sottostare alle stesse regole già viste per gli acquisti extra-UE.

I PRIVILEGI DI LIVIGNO E CAMPIONE D’ITALIA

I due comuni devono le attuali facilitazioni all’isolamento dal restante territorio italiano, imposto – almeno un tempo – dalla loro difficile posizione. Campione rappresenta una piccola exclave italiana (appartiene alla provincia di Como) nel territorio del Canton Ticino in Svizzera ed è fuori dal campo di applicazione dell’IVA italiana: qui si applica, infatti, l’IVA svizzera (8% il tasso ordinario, 3,8% e 2,5% i tassi ridotti). Livigno fa parte della provincia di Sondrio, ma rappresenta una zona extradoganale (o zona franca), beneficiando, per questo, di particolari sgravi fiscali, tra cui l’esenzione IVA. Ciò ha comportato, negli anni, un notevole aumento nel numero di visitatori, che possono acquistare a prezzi particolarmente favorevoli generi quali tabacchi, zucchero, bevande alcoliche, profumi, pur dovendo necessariamente sottostare a determinati limiti quantitativi, fissati allo scopo di evitare flussi illeciti di prodotti privi di IVA e usi diversi da quelli strettamente personali.

Cappellacci Sardegna Zona FrancaLa rosa dei paradisi fiscali italiani potrebbe presto arrivare ad includere anche un’intera regione, la Sardegna. Si tratta dell’ultima battaglia posta in essere dalla giunta regionale di centrodestra guidata da Ugo Cappellacci, che lo scorso 7 febbraio ha deliberato “l’attivazione di un regime doganale di zona franca esteso a tutto il territorio regionale, con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell’isola di Sardegna e delle sue isole minori”, come si legge nella richiesta ufficiale – rivolta alle istituzioni europee – di approvazione e conseguente modifica dell’art. 3 del Regolamento CE 450/2008 (il nuovo codice doganale comunitario), che entrerà in vigore il prossimo 24 giugno.

Cappellacci chiede, in sostanza, che vengano riconosciuti i presunti svantaggi, in termini di maggiori costi rispetto agli altri territori nazionali ed europei, derivanti dalla condizione di isolamento insulare, aggravati dal perdurare di una crisi che ha colpito l’intero apparato produttivo.

I fondamenti legislativi sono stati rintracciati nell’art. 119 della nostra Costituzione nazionale e nell’art. 174 del Trattato di Lisbona, che hanno inteso promuovere uno sviluppo armonioso del territorio nazionale e comunitario, attraverso il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.

Alla base vi è anche la volontà di limitare il fenomeno dello spopolamento che ha colpito la Regione. Da anni – rilevano i sostenitori della zona franca – si assiste alla delocalizzazione di molte aziende sarde in Paesi dove la tassazione è più favorevole e il prezzo dei carburanti più basso. Attraverso la delibera della Giunta si potrebbe, allora, assistere al rientro di questo fenomeno e, allo stesso tempo, molte imprese potrebbero essere spinte ad avvicinarsi al territorio sardo. Vista poi la collocazione dell’Isola nelle vicinanze del territorio nordafricano, l’attivazione di regimi fiscali agevolati potrebbe aprire importanti prospettive nei rapporti con territori dalle forti potenzialità economiche. La Regione aspira, dunque, a diventare un punto fondamentale per gli scambi economici tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

ZONE FRANCHE SARDE: UNA VECCHIA STORIA

L’istituzione di “punti franchi” in territorio sardo ha, in realtà, origini piuttosto antiche, essendo prevista già dall’art. 12, comma 2, dallo statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. In attuazione a tale disposizione, il successivo D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 75 ha individuato tali “punti franchi” nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili. Le zone franche doganali definite in quell’occasione si limitano, tuttavia, ad apportare delle agevolazioni di tipo “procedurale”, con riferimento alla movimentazione delle merci (rendono esenti solo dal dazio e solo le merci che arrivano e ripartono verso paesi extra UE), non fiscali e finanziarie. Ciò che la giunta intende ora fare è inserire l’intera Sardegna tra i territori extradoganali, arrivare all’extraterritorialità fiscale, abbattendo IVA, accise e riducendo la pressione fiscale di cittadini e imprese.

Secondo alcuni – come i rappresentanti del Movimento 5 Stelle – una simile operazione rappresenterebbe un “suicidio” per due motivi. In primo luogo per la perdita di introiti tributari sia per lo Stato italiano che per la Regione, la quale vedrebbe ridotto il proprio bilancio del 90% (con gravi ripercussioni su sanità, scuole, università e strade). Il secondo rischio sarebbe quello di trasformare la Sardegna in una “terra di conquista”, sede di “qualsiasi forma di traffico o malaffare”, dove si “potrebbe agire in totale assenza di controlli sulla provenienza legale, qualità e certificazione delle merci”. L’alternativa proposta da queste voci contrarie – che criticano tra l’altro aspramente anche le procedura con cui la Giunta ha avanzato la richiesta – è l’attuazione di un “pacchetto di fiscalità di vantaggio e di servizio”, che offra supporto, crescita e lavoro alle imprese insediate sulle aree industriali adiacenti ai maggiori porti sardi (già indicati nel famoso Dgls 75/98), in forza degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE (trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).

Proposte come quella sarda sono, del resto, il risultato di una pressione fiscale sempre più forte. La concomitanza delle molte scadenze fiscali tra giugno e luglio (Imu, Tares, Irpef, Iva) potrebbe portare ad una vera e propria stangata per i contribuenti, stimata, dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, in circa 31,8 miliardi di euro e, dalla CGIA di Mestre, in circa 25.700 euro, per i soli lavoratori autonomi e piccoli imprenditori. In particolare, a partire dal 1° luglio 2013, l’aliquota IVA ordinaria passerà dall’attuale 21 al 22%, mentre rimarranno inalterate le altre due aliquote (la ridotta al 10% e la super ridotta al 4%). Sempre che non si trovino, nel frattempo, altre risorse per realizzare gli obiettivi di bilancio stabiliti, capaci di garantire il gettito di 4 miliardi (lo 0,25% del Pil) previsto con l’incremento dell’IVA.

Sono in molti – dalle associazioni di consumatori a quelle degli esercenti – a scongiurare l’applicazione della misura, che rischia di “riaccendere una spirale inflazionistica con un ulteriore impatto negativo sui consumi”, come sottolinea il Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli. Le risorse alternative “vanno trovate con un coraggioso piano di tagli alla spesa pubblica e agli sprechi”, tuona Confesercenti, riportando gli ultimi allarmanti dati sui consumi e sull’anagrafe degli esercizi commerciali: “nel 2012, nel solo commercio al dettaglio, hanno cessato la loro attività più di 64.000 imprese, per un saldo negativo del comparto di più di 20.000 unità”. “A scenario invariato, riteniamo che nel 2013 possa realizzarsi una nuova forte flessione della spesa, nell’ordine di 10 miliardi di euro”. Agli esercenti fa eco il Codacons, che sottolinea come l’aumento dell’IVA peserebbe, su una famiglia di 3 persone, ben 209 euro su base annua. Secondo l’associazione che difende i consumatori, “le famiglie sono nel baratro e due terzi di loro fanno fatica ad arrivare a fine mese” e “le troppe tasse hanno finito e finiranno per essere controproducenti ai fini del risanamento dei conti pubblici”. “Un attentato in piena regola” – conclude il Codacons – la cui soluzione non è mobilitarsi “contro le aperture domenicali”, come fa Confesercenti (“una battaglia antistorica e contro i mulini a vento”), ma “l’abbassamento delle tasse sborsate dal ceto medio-basso che ha pagato per risanare i conti e rimediare ad una crisi creata da banche, speculatori finanziari e politici irresponsabili”.

A preoccupare è, dunque, primariamente l’impatto della nuova imposta sui consumi, che potrebbero essere ulteriormente congelati e dunque finire per vanificare la sostanza della misura. Gli effetti potrebbero, infatti, essere esattamente opposti a quelli sperati, come evidenzia la Coldiretti, nel commentare i dati delle entrate tributarie nel 2012, che rilevano un calo nel gettito IVA di 1,9 punti percentuali.

L’aumento dei prezzi non assicura alle imprese maggiori guadagni, al contrario frena la domanda interna. La spinta inflazionistica potrebbe, allora, ridurre anche il potere d’acquisto, il reddito percepito e la ricchezza messa da parte dalle famiglie italiane.

C’è da augurarsi, in conclusione, che il nuovo Governo decida di rimettere mano al dossier Iva, per evitarne definitivamente il rincaro.

I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte seconda (acquistare extra-UE)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013

Paradisi fiscali extra ue(…) Vediamo a questo punto come le cose si complichino e diventino più onerose nel caso di importazioni da Paesi al di fuori dell’area comunitaria. I costi aggiuntivi da sostenere in questi casi sono solitamente di tre tipi: dazi doganali, IVA e diritti dello spedizioniere.

I dazi doganali si calcolano, in percentuale, su una base imponibile data dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce, comprensivo delle spese di spedizione ed eventualmente anche delle spese di assicurazione (artt. 28 – 36 del Regolamento CEE n. 2913/92). Tale percentuale varia a seconda della tipologia di merce importata e del Paese da cui la spedizione proviene. Per individuarla è possibile fare riferimento alla base dati TARIC, Tariffa Integrata Comunitaria (nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, http://www.agenziadogane.gov.it), che, identificando con dei codici univoci le diverse tipologie di merci, fornisce tutte le disposizioni, gli obblighi, le restrizioni e le fiscalità relative all’entrata o all’uscita di ciascuna di queste dal territorio della Comunità. La necessità di stabilire con precisione la tipizzazione del bene importato risulta fondamentale, allora, non solo ai fini di comprendere la corretta applicazione del trattamento daziario e fiscale, ma anche per accertare l’eventuale obbligo di ottenere delle particolari licenze o l’esistenza di determinate limitazioni all’importazione. È importante sottolineare, comunque, come la classificazione definitiva della merce spetti esclusivamente ai funzionari doganali nel momento dell’effettiva presentazione della stessa in dogana, quindi una percentuale di incertezza circa le tariffe da applicare persiste fino alla fine, per l’acquirente italiano.

Il valore della transazione come prima descritto (valore merce, spese di spedizione, eventuale assicurazione), sommato agli eventuali dazi e alle spese di inoltro fino al luogo di destinazione, funge poi da base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione. Ciò significa che – oltre a pagare un’imposta più elevata rispetto a quella dovuta nel caso in cui lo scambio fosse avvenuto in territorio comunitario – ci si potrebbe trovare costretti a versare due volte l’IVA, quella richiesta dal Paese di origine e quella richiesta con l’ingresso in Italia. Il tutto per scoraggiare l’importazione estera e proteggere il mercato e la produzione interna.

Sulle merci contenute in spedizioni tra privati o nei bagagli personali dei viaggiatori, può essere applicato un “dazio forfettario” del 2,5%, a condizione che si tratti di importazioni occasionali e prive di carattere commerciale (inviate dal mittente senza alcuna forma di pagamento) e a patto che le merci siano destinate ad un uso personale o familiare e che abbiano un valore non superiore ai 700 euro. Tale dazio non può essere, però, applicato ai tabacchi spediti in quantità superiore ai limiti fissati (art. 27 del Reg. CEE 1186/2009).

Sono state, inoltre, fissate alcune franchigie che consentono di non pagare, in parte o del tutto, i diritti all’importazione. Sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria (art. 23 del Reg. CE 1186/2009, che dal 1° gennaio 2010 sostituisce il Reg. CEE n. 918/83) prevede che non si paghi alcun dazio per quelle spedizioni che riguardano merci di valore trascurabile, non superiore, cioè, a 150 Euro (si considera il valore intrinseco del bene, dunque escluso il costo del trasporto e dell’eventuale assicurazione). Sotto il profilo fiscale, la franchigia ai fini dell’IVA è fissata sul valore intrinseco di 22 Euro (art. 5 del DM n. 489/97): ciò significa che, se il prodotto acquistato non supera tale cifra, non dovremo pagare né il dazio doganale né l’IVA. Il limite sale poi a 45 Euro, nel caso in cui la spedizione avvenga tra privati, sia priva di carattere commerciale, sia effettuata a titolo gratuito e in forma occasionale (artt. 25-26 Reg. CE 1186/2009).

Non si può fruire delle franchigie (tranne di quella che fissa il tetto dei 45 euro, che comunque deve sottostare a determinati limiti sui quantitativi), nel caso di prodotti alcolici, profumi e acqua da toletta, tabacchi e prodotti del tabacco.

Vale la pena di precisare che, se il valore del bene supera i limiti di franchigia, il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali riferiti all’intero valore del bene.

TASSI DI CAMBIO IN DOGANA

Ai sensi dell’art. 169 del Regolamento CEE n. 2454/93 (applicativo del Codice doganale comunitario), se alcuni degli elementi utilizzati per stabilire il valore della merce in dogana sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione (nel nostro caso l’Euro), si utilizzano, per la conversione, i tassi di cambio fissati dall’Autorità preposta (consultabili sul sito dell’Agenzia delle Dogane) sulla base delle quotazioni pubblicate appositamente dalla Banca Centrale Europea il penultimo mercoledì di ogni mese. Tali tassi restano in vigore per tutto il mese successivo, a meno che non intervengano variazioni uguali o superiori al 5% nei mercoledì successivi. Per le monete non comprese nell’elenco deve essere, invece, utilizzato il tasso di cambio fissato giornalmente dalla Banca d’Italia.

Un’ultima spesa aggiuntiva potenzialmente in capo al consumatore italiano che acquisti un bene in un Paese extra UE riguarda i diritti postali, la tariffa cioè applicata dalle Poste italiane per le attività amministrative connesse allo sdoganamento (art. 18 della Convenzione Postale Universale). Tali diritti non sono dovuti nel caso in cui il valore intrinseco della merce sia inferiore ai 22 Euro (o 45 Euro, se si tratta di invii tra privati, a carattere occasionale e gratuito, per merci destinate ad uso personale o familiare), mentre sono pari a 5,50 Euro nel caso in cui il valore della merce sia inferiore o uguale a 350 Euro e arrivano agli 11 Euro se la merce supera tale valore. Si applica la tariffa intera di 11 Euro anche per oggetti di valore inferiore ai 350 Euro, nel caso di invii commerciali il cui destinatario sia una società, se si rende necessaria la permanenza della merce nel magazzino di temporanea custodia per determinati controlli, infine nel caso in cui la merce appartenga a categorie particolari, quali oggetti d’arte, d’antiquariato, da collezione. In alternativa alle Poste è possibile si faccia riferimento ad altri corrieri espressi, che applicheranno le proprie tariffe.

(Continua…)

I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte prima (acquistare nell’UE)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013

Regimi fiscali acquisti nell'UEL’innovazione tecnologica ha condotto ad una capillare diffusione delle connessioni alla rete Internet e ci ha reso parte di quel villaggio globale che, in modo sempre più rapido e in chiave sempre più social, ci permette in pochi semplici click di allacciare un contatto Oltralpe o addirittura Oltreoceano. Si è aperta così anche per gli utenti privati – e non più solo per quelli professionali – la possibilità di stringere tra le mani quel particolare paio di scarpe sportive introvabili nel Belpaese o di godere delle super-offerte disponibili in alcuni mercati esteri. Accanto agli ovvi vantaggi che ne derivano, si sviluppano, in capo ai potenziali acquirenti tricolori, anche numerose problematiche e dubbi, che rischiano di minimizzare o perfino di vanificare l’aspetto di convenienza ricercato attraverso simili operazioni. Costretti a confrontarsi con tassi di cambio, Iva, dazi doganali, condizioni e tariffe non chiare, gli utenti finiscono spesso per scoraggiarsi e rinunciare all’acquisto, perdendo la possibilità di sfruttare i reali benefici del commercio globale. Cerchiamo, allora, di comprendere meglio alcune delle questioni più discusse in materia di acquisti rivolti all’estero, per valutare se e quando convenga realmente guardare al di fuori dei propri confini nazionali.

Iniziamo col sottolineare come le procedure realizzate all’interno dell’Unione Europea siano piuttosto semplici, poiché si rientra in una zona di libero scambio, dove, a partire dal 1° gennaio 1993, le frontiere interne sono state abbattute e le merci, le persone, i servizi e i capitali possono essere ceduti da un Paese all’altro senza pagamento di dazi doganali. Vi sono comunque delle eccezioni a questo principio generale: è il caso, ad esempio, dell’acquisto di un veicolo, che impone un’attenta fase di valutazione, da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, sull’idoneità della documentazione tecnica in possesso dell’acquirente e sulla regolarità degli adempimenti fiscali, dunque sul corretto assolvimento dell’IVA, prima che si possa procedere con il trasferimento, con l’immatricolazione e l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, in Italia. Anche l’acquisto di animali, armi e generi particolari come i tabacchi e le bevande alcoliche prevede, seppur realizzato all’interno di un Paese comunitario, forti limitazioni e spesso l’ottenimento di particolari autorizzazioni.

ACQUISTARE UN’AUTO NELL’UE

Nel caso si acquisti da un Paese comunitario un mezzo di trasporto nuovo, è previsto il pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione, dunque in Italia, anche se lo scambio avviene tra privati. Si considera nuovo il veicolo non ancora immatricolato o immatricolato in un Paese UE ma che non ha percorso più di seimila chilometri o è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Nel caso acquisti un veicolo usato, il privato dovrà pagare l’IVA del Paese del venditore, quando quest’ultimo è un soggetto d’imposta, mentre non dovrà assolvere alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche il venditore è un soggetto privato.

Se a comprare il veicolo, nuovo o usato, è un operatore professionale, questi sarà tenuto all’assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria (D.L. n. 331/93) e dalla disciplina Intrastat (D.L. n. 16/93), ferma restando, nel caso di mezzi di trasporto usati, l’eventuale applicazione, da parte del cedente, del particolare regime del margine.

Per comprendere il regime fiscale relativo agli acquisti realizzati nei Paesi membri, è necessario, comunque, distinguere tra acquirente privato e acquirente imprenditore. Il primo, infatti, se compra nell’ambito dell’UE prodotti destinati all’uso personale o familiare, è tenuto a pagare l’IVA soltanto una volta, nel Paese in cui effettua l’acquisto (a eccezione dell’acquisto di un’automobile nuova). Se si acquista, invece, a livello professionale, per poi rivendere, da un’azienda che rientra nel territorio comunitario, si deve richiedere l’emissione di una fattura priva di addebito IVA e procedere poi con l’emissione di una “autofattura” o con l’integrazione della precedente fattura attraverso l’indicazione dell’aliquota in vigore nel nostro Paese e la relativa imposta (si tratta di un meccanismo noto come “reverse charge” o “inversione contabile”). Il documento dovrà poi essere annotato sia nel registro IVA delle vendite sia in quello degli acquisti, rendendo neutrale l’impatto economico e finanziario dell’operazione. Tale procedura permette di evitare le frodi e tenere stabile il sistema finché non si giungerà a una armonizzazione delle aliquote IVA in vigore nei Paesi che compongono l’Unione Europea. Il professionista committente dovrà poi compilare, a cadenza temporale ben precisa, una lista di tutti gli acquisti e le vendite fatti all’interno del territorio comunitario (il cosiddetto “modello Intrastat”).

DEFINIZIONE DEL TERRITORIO COMUNITARIO

Il territorio doganale della Comunità non coincide precisamente con il territorio geofisico della stessa. Alcune zone degli Stati membri ne sono escluse: Isole Faeroer, Groelandia, Isola di Helgoland e territorio di Busingen, Ceuta e Melilla, Territori d’oltremare francesi e Collettività Territoriali di Mayotte, di St. Pierre e Miquelon, Livigno e Campione d’Italia, infine le acque nazionali italiane del Lago di Lugano (tra Ponte Tresa e Porto Ceresio). Parallelamente altri territori che non rientrano nei confini geofisici della Comunità ne sono integrati: Jungholz e Mittelberg, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Dipartimenti d’Oltremare francesi, Isola di Man e Isole Canarie. La definizione di “territorio della Comunità” valida ai fini IVA (art. 7 DPR 633/1972) è più ristretta rispetto a quella di “territorio doganale”, escludendo anche altre aree: isole Åland, Dipartimenti d’Oltremare francesi, Monte Athos, Isole Canarie e Isole Anglo-Normanne. Tali aree, pur rientrando nel territorio doganale comunitario, non sono comprese nel territorio fiscale e sono dunque trattate, ai fini IVA, come territori extra-UE.

(CONTINUA…)