Mutui: come chiedere lo stop delle rate – Parte seconda

Torna operativo il Fondo di solidarietà che rimborserà gli interessi maturati sul debito residuo nel periodo di sospensione. Può accedervi chi ha perso il lavoro o si trova in condizioni di grave handicap

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI LUGLIO 2013Sospensione Mutui FIGURA 2

  FIGURA 1

Il mutuo non può superare i 250.000 euro, per un immobile che non deve avere le caratteristiche di lusso (non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Sospensione Mutui FIGURA 1FIGURA 2

L’accesso al Fondo è garantito solo a chi negli ultimi 3 anni ha perso il lavoro (a tempo determinato, indeterminato o parasubordinato), oppure in caso di morte o handicap grave.

Sospensione Mutui FIGURA 3FIGURA 3

In caso di mutuo cointestato, la sospensione è concessa se sussistono le condizioni anche per uno solo dei mutuatari, ma gli altri devono fornire il proprio assenso sottoscrivendo il riquadro 3.

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Mutui: come chiedere lo stop delle rate

Torna operativo il Fondo di solidarietà che rimborserà gli interessi maturati sul debito residuo nel periodo di sospensione. Può accedervi chi ha perso il lavoro o si trova in condizioni di grave handicap

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI LUGLIO 2013

Sospensione mutuo prima casaPossono finalmente tirare un sospiro di sollievo le molte famiglie italiane che, alle prese con le rate di un mutuo, si sono temporaneamente trovate in situazioni di difficoltà tale da impedire loro di far fronte al pagamento. Dopo un paio d’anni di sosta forzata – dovuta all’esaurimento della dotazione iniziale e alla necessità di ricalibrare i criteri di accesso – è tornato, infatti, ad essere operativo, a partire dal 27 aprile 2013, il Fondo di solidarietà per i mutui destinati all’acquisto della prima casa, che consente la sospensione del pagamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi.

In questa data è entrato in vigore il D.M. 22 febbraio 2013, n. 37 (pubblicato nella G.U. 12 aprile 2013, n. 86), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un nuovo Regolamento, che introduce una serie di modifiche al D.M. 21 giugno 2010, n. 132, recante, a sua volta, le norme di attuazione del Fondo di solidarietà, previsto originariamente dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 475 e ss). La rivisitazione della disciplina si è resa necessaria in seguito all’introduzione della L. 28 giugno 2012, n. 92 (art. 3, commi 48 e 49), la cosiddetta Riforma del lavoro Fornero, che ha sensibilmente modificato i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione.

Tale sospensione può avvenire, in particolare, al verificarsi – nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione al Fondo e successivamente alla stipula del contratto di mutuo – di almeno uno dei seguenti eventi, riferiti al mutuatario (o, in caso di cointestazione, ad uno dei mutuatari):

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, escluse le ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), escluse le ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa e di recesso del lavoratore non per giusta causa;

morte o riconoscimento di grave handicap (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104) o di invalidità civile non inferiore all’80%.

Le rate sospese vengono accodate alla fine del piano di ammortamento o possono essere estinte in un’unica soluzione e il Fondo – rifinanziato con 20 milioni di euro dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, noto come decreto “Salva Italia” – interviene rimborsando alle banche la quota parte di interessi maturati sul debito residuo durante il periodo del congelamento, corrispondente al solo parametro di riferimento applicato (es. Eurirs/Euribor), al netto della componente di maggiorazione (Spread).

Il beneficio non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, non richiede garanzie aggiuntive e può essere concesso anche con riferimento a mutui che già hanno fruito di altre misure di sospensione (purché la sospensione complessiva non abbia superato i 18 mesi).

Può presentare domanda il titolare di un mutuo, per l’acquisto di un immobile, non superiore a 250.000 euro (in ammortamento da almeno 1 anno) e in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del mutuatario e non deve avere le caratteristiche di lusso (non deve cioè rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

La richiesta di sospensione non verrà accolta nel caso in cui vi sia un ritardo nel pagamento delle rate del mutuo superiore a 90 giorni consecutivi, oppure nel caso in cui siano intervenute la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso (anche tramite notifica dell’atto di precetto) o – ancora – nel caso in cui sia stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. Allo stesso modo il beneficio non verrà concesso se già si usufruisce di agevolazioni pubbliche o di un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi sopracitati, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi relativi alle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione.

Se si soddisfano tutte le condizioni viste, è possibile avanzare la richiesta di accesso alla sospensione, compilando l’apposito modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro e su quello della Consap (la società del MEF incaricata della gestione operativa del Fondo), e presentandolo direttamente alla banca o all’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. La richiesta deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità di tutti gli intestatari del mutuo, dall’attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato e dalla documentazione relativa allo specifico evento che ha spinto a richiedere la sospensione (si veda box di approfondimento).

La banca, verificate completezza e regolarità formale dei documenti ricevuti, inoltra l’istanza alla Consap, che a sua volta si impegna a dare esito dell’istruttoria entro 15 giorni lavorativi, rilasciando il nulla osta alla sospensione del pagamento o motivando l’eventuale rigetto. Ricevuto l’esito, la banca lo comunica all’interessato entro 5 giorni.

QUALI DOCUMENTI?

La documentazione da presentare a corredo della richiesta varia a seconda dell’evento che ha determinato la volontà di sospensione: lettera di licenziamento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; copia del contratto ed eventuali comunicazioni interruttive del rapporto, in caso di interruzione di un rapporto subordinato a tempo determinato o di un rapporto di cui all’art. 409 n. 3) del C.p.c.; nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa, dovranno essere inviati la sentenza o l’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa, e la lettera di dimissioni con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa (o la lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa). Infine, se sono insorte condizioni di handicap grave o invalidità civile superiore all’80%, andrà allegato il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio.

Modello Unico PF 2013 – Terza parte: Novità nel modulo

Non poche le variazioni introdotte dal Governo e da considerare in sede di dichiarazione dei redditi, a cominciare dall’introduzione dell’Imu. Vediamole, allora, assieme ad alcuni consigli utili per la compilazione

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Uno sguardo alle varie sezioni del modulo

1_Quadro RAQuadro RA (Fascicolo 1): per effetto dell’Imu, sono state inserite la casella 9 “Esenzione Imu” e la 12, per indicare il “Reddito dominicale non imponibile” del terreno non affittato e non esente Imu.

2_Quadro RBQuadro RB (Fascicolo 1): oltre alle nuove caselle dovute all’Imu, è stata introdotta la Sezione III riservata al ricalcolo dell’acconto 2012 per gli immobili di interesse storico e artistico.

3_Quadro RCQuadro RC (Fascicolo 1): con il codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 si identificano i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera

 

4_Quadro RPQuadro RP (Fascicolo 1): la detrazione del 50% per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (limite di 96.000€) va indicata nella Sezione III A

5_Quadro RMQuadro RM (Fascicolo 2): la legge di stabilità 2013 posticipa l’applicazione di IVIE e IVAFE, prevedendo che quanto già versato per l’anno d’imposta 2011 funga da acconto per il 2012.

 

6_Quadro RTQuadro RT (Fascicolo 2): nella nuova Sezione II-B si indica la liquidazione dell’imposta sostitutiva del 20% su plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria

 

7_Quadro LMQuadro LM (Fascicolo 3): dedicato al regime dei nuovi minimi, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% e l’abolizione della ritenuta d’acconto sui compensi

 

Modello Unico PF 2013 – Seconda parte: Strumenti online per il contribuente

Non poche le variazioni introdotte dal Governo e da considerare in sede di dichiarazione dei redditi, a cominciare dall’introduzione dell’Imu. Vediamole, allora, assieme ad alcuni consigli utili per la compilazione

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Tutorial per orientarsi nel sito dell’Agenzia delle Entrate

IL NOSTRO PROFILO FISCALE

tutorial modunico pf 2013_1Colleghiamoci al sito dell’Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.gov.it. Nella home page possiamo selezionare il profilo fiscale che ci rappresenta ed essere così guidati nella specifica sezione Dichiarazioni di nostro interesse. In home vediamo anche come contattare l’Agenzia per eventuali chiarimenti.

IL MODELLO ADATTO

tutorial modunico pf 2013_2In alternativa, cliccando sulla voce Strumenti del menù principale, poi su Modelli, Modelli di dichiarazione e Unico/2013, troviamo tutti i modelli riferiti alle diverse categorie di contribuenti (PF, PF Mini, ENC, SC, SP), approvati da specifici Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2013.

INFO E DOWNLOAD MODELLO

tutorial modunico pf 2013_3Di ciascun Modello possiamo visualizzare, oltre alla normativa di riferimento, anche una scheda informativa, con l’indicazione delle scadenze e delle varie condizioni per la presentazione e l’invio. Una precisa voce del menù laterale conduce al Modello e alle relative istruzioni da scaricare.

I TRE FASCICOLI

tutorial modunico pf 2013_4L’Unico PF si compone di 3 fascicoli. Nel primo troviamo, tra gli altri, i quadri per dichiarare redditi di terreni, fabbricati e lavoro dipendente. Il secondo serve a dichiarare gli altri redditi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, il terzo quelli dei contribuenti obbligati.

TRASMISSIONE TELEMATICA

tutorial modunico pf 2013_5Chi sceglie di trasmettere il Modello via web, può sfruttare i servizi Entratel (per intermediari, PA e chi presenta dichiarazione dei sostituti d’imposta per più di 20 soggetti) e Fisconline (per tutti gli altri), seguendo le indicazioni alla pagina cui conduce il link Non sei ancora registrato.

SOFTWARE DI COMPILAZIONE

tutorial modunico pf 2013_6L’Agenzia mette a disposizione un software gratuito per agevolare la compilazione dell’Unico 2013. Ora si trova in fase di ultimazione, ma sarà presto raggiungibile cliccando sulla voce Strumenti del menù principale in home, poi su Software di compilazione, infine su Software – Modelli di dichiarazione.

Modello Unico PF: Ecco le novità 2013

Non poche le variazioni introdotte dal Governo e da considerare in sede di dichiarazione dei redditi, a cominciare dall’introduzione dell’Imu. Vediamole, allora, assieme ad alcuni consigli utili per la compilazione

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Modello unico persone fisiche 2013Si avvicinano anche quest’anno i termini per la presentazione del Modello Unico Persone Fisiche, pensato per quei contribuenti tenuti a inoltrare più dichiarazioni fiscali, con riferimento al periodo d’imposta 2012. Scatta la corsa alla raccolta di tutta la documentazione necessaria e si moltiplicano gli interrogativi circa le modifiche introdotte rispetto allo scorso anno. Di seguito cercheremo, allora, di comprendere la portata delle principali novità e vi offriremo alcune preziose indicazioni per la compilazione, che vi consentiranno di orientarvi al meglio tra il sito dell’Agenzia delle Entrate e i moduli spesso complessi.

Cominciamo dal Fascicolo 1. In seguito all’introduzione dell’Imu, avvenuta nel 2012, è stato necessario un adeguamento del quadro RA, compilato da coloro che devono dichiarare un reddito relativo a terreni. Nel caso in cui questi ultimi non siano affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, ma non sul reddito agrario, che continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Per i terreni affittati sono, invece, dovute sia Imu sia Irpef; per quelli esenti Imu, anche nel caso in cui non siano affittati, resta l’obbligo Irpef e addizionali.

L’avvio dell’Imu implica l’esenzione Irpef anche per il reddito dei fabbricati non locati, tranne per quelli già esenti Imu, ma compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista. Nel quadro RB vanno indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma il reddito sarà calcolato tenendo conto esclusivamente di quelli concessi in locazione, individuati (nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6) dai codici: 3 per locazione a canone libero, 4 equo canone, 8 locazione a canone concordato agevolato, 11 locazione parziale dell’abitazione principale a canone libero, 14 locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo. Una terza sezione è stata introdotta quest’anno, nel quadro RB, per permettere l’adeguamento alle nuove modalità di trattamento fiscale previste per gli immobili di interesse storico ed artistico.

I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera (imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro) vanno indicati con il codice “4” nel quadro RC, più precisamente nella colonna 1 (Tipologia reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (Redditi) va comunque riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, inclusa la quota esente (6.700 euro), che va invece specificata nella colonna 1 della riga RC5.

Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione d’imposta, da indicare nella Sezione III A del Quadro RP (Oneri e spese), è elevata dal 36% al 50% e il limite di spesa su cui calcolare tale detrazione è passato da 48.000 euro a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. L’importo detraibile va ripartito in 10 quote annuali da parte di tutti i contribuenti (cade la possibilità per chi ha un’età non inferiore ai 75 o 80 di scegliere una ripartizione rispettivamente in 5 o 3 quote).
La detrazione del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico, da indicare nella Sezione IV del Quadro RP, è stata prorogata al 30 giugno 2013 ed estesa agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
I contributi Ssn versati nel 2012 con il premio di assicurazione di RC Auto sono deducibili esclusivamente per la parte eccedente i 40 euro, che va indicata nella colonna 2 del rigo RP21.
Si possono dedurre dal reddito, fino all’importo di 1.032,91 euro, anche le erogazioni liberali a favore di alcuni istituzioni religiose, da specificare nella riga RP24.

Modifiche anche al secondo Fascicolo. In particolare, nel Quadro RM, la sezione riferita all’imposta patrimoniale sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e a quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) viene sdoppiata in due distinte Sezioni (XV A e XV B), tenendo presente i cambiamenti apportati dalla Legge di Stabilità 2013.

Nel Quadro RT è stata poi inserita la nuova Sezione II-B, dove il contribuente deve indicare la liquidazione dell’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria, di cui all’art. 67 del DPR 917/1986 (TUIR).

Nel terzo fascicolo, il Quadro CM è stato, infine, sostituito dal Quadro LM, dedicato al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (il cosiddetto “regime dei nuovi minimi”), introdotto dall’art. 27 del DL 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011).

Le date da segnare nel calendario

Il contribuente dovrà compilare il Modello Unico identificato dalla sigla che riflette il proprio profilo fiscale: PF per le persone fisiche, ENC per gli enti non commerciali, SC per le società di capitali e gli enti commerciali e SP per le società di persone. L’Unico PF, in particolare, dovrà essere presentato dal 2 maggio al 1° luglio 2013, se si rientra nella casistica di quanti possono ancora farlo in forma cartacea, tramite un qualsiasi ufficio postale. La scadenza è posticipata, invece, al 30 settembre nel caso in cui il contribuente scelga la via telematica, trasmettendo direttamente la dichiarazione o avvalendosi di un intermediario autorizzato (ad esempio un commercialista o un CAAF). Tutti i versamenti a saldo derivanti dalla dichiarazione dovranno poi essere eseguiti entro il 17 giugno 2013. Aggiungendo una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse, è possibile prorogare il pagamento di un mese, entro il 17 luglio. Anche per il 2013 è stato predisposto l’Unico Mini, una versione semplificata dell’Unico PF, destinata ai contribuenti con situazioni contabili poco complesse.

I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte terza (Paradisi fiscali)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

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per blog paradisi fiscali parte 3(…) Un discorso a parte meritano poi gli acquisti diretti ai cosiddetti paradisi fiscali. Un caso del tutto particolare è costituito dalla Repubblica di San Marino, che, pur non facendo parte dell’Unione Europea, rientra nel territorio doganale comunitario, in virtù di uno specifico accordo firmato nel 1991. Ciò significa che non vi sono dogane e controlli alle frontiere e che il commercio tra San Marino e UE risulta esente da dazi aggiuntivi sulle importazioni.

IMPOSTA SUGLI ACQUISTI DI PRIVATI A SAN MARINO

Il DM 24 dicembre 1993, che disciplina l’applicazione dell’IVA negli scambi tra Italia e San Marino, conferma, all’art. 18, il principio in base al quale, nel caso in cui l’acquirente italiano sia un soggetto privato, i beni devono essere assoggettati all’imposta vigente nel territorio della Repubblica di San Marino. Si ricorda che la legislazione sammarinese non prevede l’IVA, ma un’imposta monofase sulle importazioni (legge 22 dicembre 1972, n. 40), che viene considerata equivalente all’IVA italiana, pur colpendo una sola volta il valore dei beni e servizi importati (viene calcolata sul costo d’acquisto dell’importatore rivenditore, non sul prezzo di vendita al consumatore), con aliquota pari al 17% (6% e 2% quelle ridotte). Lo scorso gennaio, il Governo sammarinese ha, tuttavia, prospettato l’abolizione della “monofase” e l’introduzione dell’IVA, a partire da gennaio 2014.

L’operatore professionale può adottare due diverse procedure fiscali per i propri acquisti rivolti a questo paradiso fiscale: la prima prevede l’addebito diretto dell’IVA italiana in fattura, da parte del cedente sammarinese, e la conseguente annotazione della fattura ricevuta, da parte dell’acquirente italiano, nel registro degli acquisti, per la detrazione; la seconda proceduta prevede l’emissione di una fattura senza indicazione dell’IVA e l’applicazione del sopracitato meccanismo del “reverse charge”, che impone la duplice registrazione nel registro IVA vendite e acquisti. Se la prima pratica offre il vantaggio di ridurre la burocrazia (non si è costretti a una doppia registrazione), la seconda consente di non dover anticipare l’IVA al fornitore sammarinese.

Per contrastare le possibili frodi fiscali, vige inoltre l’obbligo per i soggetti passivi IVA (non per i privati cittadini) di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici localizzati nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Black list”, individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001), tra i quali rientra anche San Marino.

Diverso il caso di paradisi fiscali come Livigno e Campione d’Italia, che – pur permettendo di godere di regimi fiscali particolarmente vantaggiosi – non sono considerati territorio comunitario ai fini IVA e devono per questo sottostare alle stesse regole già viste per gli acquisti extra-UE.

I PRIVILEGI DI LIVIGNO E CAMPIONE D’ITALIA

I due comuni devono le attuali facilitazioni all’isolamento dal restante territorio italiano, imposto – almeno un tempo – dalla loro difficile posizione. Campione rappresenta una piccola exclave italiana (appartiene alla provincia di Como) nel territorio del Canton Ticino in Svizzera ed è fuori dal campo di applicazione dell’IVA italiana: qui si applica, infatti, l’IVA svizzera (8% il tasso ordinario, 3,8% e 2,5% i tassi ridotti). Livigno fa parte della provincia di Sondrio, ma rappresenta una zona extradoganale (o zona franca), beneficiando, per questo, di particolari sgravi fiscali, tra cui l’esenzione IVA. Ciò ha comportato, negli anni, un notevole aumento nel numero di visitatori, che possono acquistare a prezzi particolarmente favorevoli generi quali tabacchi, zucchero, bevande alcoliche, profumi, pur dovendo necessariamente sottostare a determinati limiti quantitativi, fissati allo scopo di evitare flussi illeciti di prodotti privi di IVA e usi diversi da quelli strettamente personali.

Cappellacci Sardegna Zona FrancaLa rosa dei paradisi fiscali italiani potrebbe presto arrivare ad includere anche un’intera regione, la Sardegna. Si tratta dell’ultima battaglia posta in essere dalla giunta regionale di centrodestra guidata da Ugo Cappellacci, che lo scorso 7 febbraio ha deliberato “l’attivazione di un regime doganale di zona franca esteso a tutto il territorio regionale, con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell’isola di Sardegna e delle sue isole minori”, come si legge nella richiesta ufficiale – rivolta alle istituzioni europee – di approvazione e conseguente modifica dell’art. 3 del Regolamento CE 450/2008 (il nuovo codice doganale comunitario), che entrerà in vigore il prossimo 24 giugno.

Cappellacci chiede, in sostanza, che vengano riconosciuti i presunti svantaggi, in termini di maggiori costi rispetto agli altri territori nazionali ed europei, derivanti dalla condizione di isolamento insulare, aggravati dal perdurare di una crisi che ha colpito l’intero apparato produttivo.

I fondamenti legislativi sono stati rintracciati nell’art. 119 della nostra Costituzione nazionale e nell’art. 174 del Trattato di Lisbona, che hanno inteso promuovere uno sviluppo armonioso del territorio nazionale e comunitario, attraverso il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.

Alla base vi è anche la volontà di limitare il fenomeno dello spopolamento che ha colpito la Regione. Da anni – rilevano i sostenitori della zona franca – si assiste alla delocalizzazione di molte aziende sarde in Paesi dove la tassazione è più favorevole e il prezzo dei carburanti più basso. Attraverso la delibera della Giunta si potrebbe, allora, assistere al rientro di questo fenomeno e, allo stesso tempo, molte imprese potrebbero essere spinte ad avvicinarsi al territorio sardo. Vista poi la collocazione dell’Isola nelle vicinanze del territorio nordafricano, l’attivazione di regimi fiscali agevolati potrebbe aprire importanti prospettive nei rapporti con territori dalle forti potenzialità economiche. La Regione aspira, dunque, a diventare un punto fondamentale per gli scambi economici tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

ZONE FRANCHE SARDE: UNA VECCHIA STORIA

L’istituzione di “punti franchi” in territorio sardo ha, in realtà, origini piuttosto antiche, essendo prevista già dall’art. 12, comma 2, dallo statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. In attuazione a tale disposizione, il successivo D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 75 ha individuato tali “punti franchi” nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili. Le zone franche doganali definite in quell’occasione si limitano, tuttavia, ad apportare delle agevolazioni di tipo “procedurale”, con riferimento alla movimentazione delle merci (rendono esenti solo dal dazio e solo le merci che arrivano e ripartono verso paesi extra UE), non fiscali e finanziarie. Ciò che la giunta intende ora fare è inserire l’intera Sardegna tra i territori extradoganali, arrivare all’extraterritorialità fiscale, abbattendo IVA, accise e riducendo la pressione fiscale di cittadini e imprese.

Secondo alcuni – come i rappresentanti del Movimento 5 Stelle – una simile operazione rappresenterebbe un “suicidio” per due motivi. In primo luogo per la perdita di introiti tributari sia per lo Stato italiano che per la Regione, la quale vedrebbe ridotto il proprio bilancio del 90% (con gravi ripercussioni su sanità, scuole, università e strade). Il secondo rischio sarebbe quello di trasformare la Sardegna in una “terra di conquista”, sede di “qualsiasi forma di traffico o malaffare”, dove si “potrebbe agire in totale assenza di controlli sulla provenienza legale, qualità e certificazione delle merci”. L’alternativa proposta da queste voci contrarie – che criticano tra l’altro aspramente anche le procedura con cui la Giunta ha avanzato la richiesta – è l’attuazione di un “pacchetto di fiscalità di vantaggio e di servizio”, che offra supporto, crescita e lavoro alle imprese insediate sulle aree industriali adiacenti ai maggiori porti sardi (già indicati nel famoso Dgls 75/98), in forza degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE (trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).

Proposte come quella sarda sono, del resto, il risultato di una pressione fiscale sempre più forte. La concomitanza delle molte scadenze fiscali tra giugno e luglio (Imu, Tares, Irpef, Iva) potrebbe portare ad una vera e propria stangata per i contribuenti, stimata, dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, in circa 31,8 miliardi di euro e, dalla CGIA di Mestre, in circa 25.700 euro, per i soli lavoratori autonomi e piccoli imprenditori. In particolare, a partire dal 1° luglio 2013, l’aliquota IVA ordinaria passerà dall’attuale 21 al 22%, mentre rimarranno inalterate le altre due aliquote (la ridotta al 10% e la super ridotta al 4%). Sempre che non si trovino, nel frattempo, altre risorse per realizzare gli obiettivi di bilancio stabiliti, capaci di garantire il gettito di 4 miliardi (lo 0,25% del Pil) previsto con l’incremento dell’IVA.

Sono in molti – dalle associazioni di consumatori a quelle degli esercenti – a scongiurare l’applicazione della misura, che rischia di “riaccendere una spirale inflazionistica con un ulteriore impatto negativo sui consumi”, come sottolinea il Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli. Le risorse alternative “vanno trovate con un coraggioso piano di tagli alla spesa pubblica e agli sprechi”, tuona Confesercenti, riportando gli ultimi allarmanti dati sui consumi e sull’anagrafe degli esercizi commerciali: “nel 2012, nel solo commercio al dettaglio, hanno cessato la loro attività più di 64.000 imprese, per un saldo negativo del comparto di più di 20.000 unità”. “A scenario invariato, riteniamo che nel 2013 possa realizzarsi una nuova forte flessione della spesa, nell’ordine di 10 miliardi di euro”. Agli esercenti fa eco il Codacons, che sottolinea come l’aumento dell’IVA peserebbe, su una famiglia di 3 persone, ben 209 euro su base annua. Secondo l’associazione che difende i consumatori, “le famiglie sono nel baratro e due terzi di loro fanno fatica ad arrivare a fine mese” e “le troppe tasse hanno finito e finiranno per essere controproducenti ai fini del risanamento dei conti pubblici”. “Un attentato in piena regola” – conclude il Codacons – la cui soluzione non è mobilitarsi “contro le aperture domenicali”, come fa Confesercenti (“una battaglia antistorica e contro i mulini a vento”), ma “l’abbassamento delle tasse sborsate dal ceto medio-basso che ha pagato per risanare i conti e rimediare ad una crisi creata da banche, speculatori finanziari e politici irresponsabili”.

A preoccupare è, dunque, primariamente l’impatto della nuova imposta sui consumi, che potrebbero essere ulteriormente congelati e dunque finire per vanificare la sostanza della misura. Gli effetti potrebbero, infatti, essere esattamente opposti a quelli sperati, come evidenzia la Coldiretti, nel commentare i dati delle entrate tributarie nel 2012, che rilevano un calo nel gettito IVA di 1,9 punti percentuali.

L’aumento dei prezzi non assicura alle imprese maggiori guadagni, al contrario frena la domanda interna. La spinta inflazionistica potrebbe, allora, ridurre anche il potere d’acquisto, il reddito percepito e la ricchezza messa da parte dalle famiglie italiane.

C’è da augurarsi, in conclusione, che il nuovo Governo decida di rimettere mano al dossier Iva, per evitarne definitivamente il rincaro.

I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte seconda (acquistare extra-UE)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013

Paradisi fiscali extra ue(…) Vediamo a questo punto come le cose si complichino e diventino più onerose nel caso di importazioni da Paesi al di fuori dell’area comunitaria. I costi aggiuntivi da sostenere in questi casi sono solitamente di tre tipi: dazi doganali, IVA e diritti dello spedizioniere.

I dazi doganali si calcolano, in percentuale, su una base imponibile data dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce, comprensivo delle spese di spedizione ed eventualmente anche delle spese di assicurazione (artt. 28 – 36 del Regolamento CEE n. 2913/92). Tale percentuale varia a seconda della tipologia di merce importata e del Paese da cui la spedizione proviene. Per individuarla è possibile fare riferimento alla base dati TARIC, Tariffa Integrata Comunitaria (nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, http://www.agenziadogane.gov.it), che, identificando con dei codici univoci le diverse tipologie di merci, fornisce tutte le disposizioni, gli obblighi, le restrizioni e le fiscalità relative all’entrata o all’uscita di ciascuna di queste dal territorio della Comunità. La necessità di stabilire con precisione la tipizzazione del bene importato risulta fondamentale, allora, non solo ai fini di comprendere la corretta applicazione del trattamento daziario e fiscale, ma anche per accertare l’eventuale obbligo di ottenere delle particolari licenze o l’esistenza di determinate limitazioni all’importazione. È importante sottolineare, comunque, come la classificazione definitiva della merce spetti esclusivamente ai funzionari doganali nel momento dell’effettiva presentazione della stessa in dogana, quindi una percentuale di incertezza circa le tariffe da applicare persiste fino alla fine, per l’acquirente italiano.

Il valore della transazione come prima descritto (valore merce, spese di spedizione, eventuale assicurazione), sommato agli eventuali dazi e alle spese di inoltro fino al luogo di destinazione, funge poi da base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione. Ciò significa che – oltre a pagare un’imposta più elevata rispetto a quella dovuta nel caso in cui lo scambio fosse avvenuto in territorio comunitario – ci si potrebbe trovare costretti a versare due volte l’IVA, quella richiesta dal Paese di origine e quella richiesta con l’ingresso in Italia. Il tutto per scoraggiare l’importazione estera e proteggere il mercato e la produzione interna.

Sulle merci contenute in spedizioni tra privati o nei bagagli personali dei viaggiatori, può essere applicato un “dazio forfettario” del 2,5%, a condizione che si tratti di importazioni occasionali e prive di carattere commerciale (inviate dal mittente senza alcuna forma di pagamento) e a patto che le merci siano destinate ad un uso personale o familiare e che abbiano un valore non superiore ai 700 euro. Tale dazio non può essere, però, applicato ai tabacchi spediti in quantità superiore ai limiti fissati (art. 27 del Reg. CEE 1186/2009).

Sono state, inoltre, fissate alcune franchigie che consentono di non pagare, in parte o del tutto, i diritti all’importazione. Sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria (art. 23 del Reg. CE 1186/2009, che dal 1° gennaio 2010 sostituisce il Reg. CEE n. 918/83) prevede che non si paghi alcun dazio per quelle spedizioni che riguardano merci di valore trascurabile, non superiore, cioè, a 150 Euro (si considera il valore intrinseco del bene, dunque escluso il costo del trasporto e dell’eventuale assicurazione). Sotto il profilo fiscale, la franchigia ai fini dell’IVA è fissata sul valore intrinseco di 22 Euro (art. 5 del DM n. 489/97): ciò significa che, se il prodotto acquistato non supera tale cifra, non dovremo pagare né il dazio doganale né l’IVA. Il limite sale poi a 45 Euro, nel caso in cui la spedizione avvenga tra privati, sia priva di carattere commerciale, sia effettuata a titolo gratuito e in forma occasionale (artt. 25-26 Reg. CE 1186/2009).

Non si può fruire delle franchigie (tranne di quella che fissa il tetto dei 45 euro, che comunque deve sottostare a determinati limiti sui quantitativi), nel caso di prodotti alcolici, profumi e acqua da toletta, tabacchi e prodotti del tabacco.

Vale la pena di precisare che, se il valore del bene supera i limiti di franchigia, il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali riferiti all’intero valore del bene.

TASSI DI CAMBIO IN DOGANA

Ai sensi dell’art. 169 del Regolamento CEE n. 2454/93 (applicativo del Codice doganale comunitario), se alcuni degli elementi utilizzati per stabilire il valore della merce in dogana sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione (nel nostro caso l’Euro), si utilizzano, per la conversione, i tassi di cambio fissati dall’Autorità preposta (consultabili sul sito dell’Agenzia delle Dogane) sulla base delle quotazioni pubblicate appositamente dalla Banca Centrale Europea il penultimo mercoledì di ogni mese. Tali tassi restano in vigore per tutto il mese successivo, a meno che non intervengano variazioni uguali o superiori al 5% nei mercoledì successivi. Per le monete non comprese nell’elenco deve essere, invece, utilizzato il tasso di cambio fissato giornalmente dalla Banca d’Italia.

Un’ultima spesa aggiuntiva potenzialmente in capo al consumatore italiano che acquisti un bene in un Paese extra UE riguarda i diritti postali, la tariffa cioè applicata dalle Poste italiane per le attività amministrative connesse allo sdoganamento (art. 18 della Convenzione Postale Universale). Tali diritti non sono dovuti nel caso in cui il valore intrinseco della merce sia inferiore ai 22 Euro (o 45 Euro, se si tratta di invii tra privati, a carattere occasionale e gratuito, per merci destinate ad uso personale o familiare), mentre sono pari a 5,50 Euro nel caso in cui il valore della merce sia inferiore o uguale a 350 Euro e arrivano agli 11 Euro se la merce supera tale valore. Si applica la tariffa intera di 11 Euro anche per oggetti di valore inferiore ai 350 Euro, nel caso di invii commerciali il cui destinatario sia una società, se si rende necessaria la permanenza della merce nel magazzino di temporanea custodia per determinati controlli, infine nel caso in cui la merce appartenga a categorie particolari, quali oggetti d’arte, d’antiquariato, da collezione. In alternativa alle Poste è possibile si faccia riferimento ad altri corrieri espressi, che applicheranno le proprie tariffe.

(Continua…)

I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte prima (acquistare nell’UE)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013

Regimi fiscali acquisti nell'UEL’innovazione tecnologica ha condotto ad una capillare diffusione delle connessioni alla rete Internet e ci ha reso parte di quel villaggio globale che, in modo sempre più rapido e in chiave sempre più social, ci permette in pochi semplici click di allacciare un contatto Oltralpe o addirittura Oltreoceano. Si è aperta così anche per gli utenti privati – e non più solo per quelli professionali – la possibilità di stringere tra le mani quel particolare paio di scarpe sportive introvabili nel Belpaese o di godere delle super-offerte disponibili in alcuni mercati esteri. Accanto agli ovvi vantaggi che ne derivano, si sviluppano, in capo ai potenziali acquirenti tricolori, anche numerose problematiche e dubbi, che rischiano di minimizzare o perfino di vanificare l’aspetto di convenienza ricercato attraverso simili operazioni. Costretti a confrontarsi con tassi di cambio, Iva, dazi doganali, condizioni e tariffe non chiare, gli utenti finiscono spesso per scoraggiarsi e rinunciare all’acquisto, perdendo la possibilità di sfruttare i reali benefici del commercio globale. Cerchiamo, allora, di comprendere meglio alcune delle questioni più discusse in materia di acquisti rivolti all’estero, per valutare se e quando convenga realmente guardare al di fuori dei propri confini nazionali.

Iniziamo col sottolineare come le procedure realizzate all’interno dell’Unione Europea siano piuttosto semplici, poiché si rientra in una zona di libero scambio, dove, a partire dal 1° gennaio 1993, le frontiere interne sono state abbattute e le merci, le persone, i servizi e i capitali possono essere ceduti da un Paese all’altro senza pagamento di dazi doganali. Vi sono comunque delle eccezioni a questo principio generale: è il caso, ad esempio, dell’acquisto di un veicolo, che impone un’attenta fase di valutazione, da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, sull’idoneità della documentazione tecnica in possesso dell’acquirente e sulla regolarità degli adempimenti fiscali, dunque sul corretto assolvimento dell’IVA, prima che si possa procedere con il trasferimento, con l’immatricolazione e l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, in Italia. Anche l’acquisto di animali, armi e generi particolari come i tabacchi e le bevande alcoliche prevede, seppur realizzato all’interno di un Paese comunitario, forti limitazioni e spesso l’ottenimento di particolari autorizzazioni.

ACQUISTARE UN’AUTO NELL’UE

Nel caso si acquisti da un Paese comunitario un mezzo di trasporto nuovo, è previsto il pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione, dunque in Italia, anche se lo scambio avviene tra privati. Si considera nuovo il veicolo non ancora immatricolato o immatricolato in un Paese UE ma che non ha percorso più di seimila chilometri o è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Nel caso acquisti un veicolo usato, il privato dovrà pagare l’IVA del Paese del venditore, quando quest’ultimo è un soggetto d’imposta, mentre non dovrà assolvere alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche il venditore è un soggetto privato.

Se a comprare il veicolo, nuovo o usato, è un operatore professionale, questi sarà tenuto all’assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria (D.L. n. 331/93) e dalla disciplina Intrastat (D.L. n. 16/93), ferma restando, nel caso di mezzi di trasporto usati, l’eventuale applicazione, da parte del cedente, del particolare regime del margine.

Per comprendere il regime fiscale relativo agli acquisti realizzati nei Paesi membri, è necessario, comunque, distinguere tra acquirente privato e acquirente imprenditore. Il primo, infatti, se compra nell’ambito dell’UE prodotti destinati all’uso personale o familiare, è tenuto a pagare l’IVA soltanto una volta, nel Paese in cui effettua l’acquisto (a eccezione dell’acquisto di un’automobile nuova). Se si acquista, invece, a livello professionale, per poi rivendere, da un’azienda che rientra nel territorio comunitario, si deve richiedere l’emissione di una fattura priva di addebito IVA e procedere poi con l’emissione di una “autofattura” o con l’integrazione della precedente fattura attraverso l’indicazione dell’aliquota in vigore nel nostro Paese e la relativa imposta (si tratta di un meccanismo noto come “reverse charge” o “inversione contabile”). Il documento dovrà poi essere annotato sia nel registro IVA delle vendite sia in quello degli acquisti, rendendo neutrale l’impatto economico e finanziario dell’operazione. Tale procedura permette di evitare le frodi e tenere stabile il sistema finché non si giungerà a una armonizzazione delle aliquote IVA in vigore nei Paesi che compongono l’Unione Europea. Il professionista committente dovrà poi compilare, a cadenza temporale ben precisa, una lista di tutti gli acquisti e le vendite fatti all’interno del territorio comunitario (il cosiddetto “modello Intrastat”).

DEFINIZIONE DEL TERRITORIO COMUNITARIO

Il territorio doganale della Comunità non coincide precisamente con il territorio geofisico della stessa. Alcune zone degli Stati membri ne sono escluse: Isole Faeroer, Groelandia, Isola di Helgoland e territorio di Busingen, Ceuta e Melilla, Territori d’oltremare francesi e Collettività Territoriali di Mayotte, di St. Pierre e Miquelon, Livigno e Campione d’Italia, infine le acque nazionali italiane del Lago di Lugano (tra Ponte Tresa e Porto Ceresio). Parallelamente altri territori che non rientrano nei confini geofisici della Comunità ne sono integrati: Jungholz e Mittelberg, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Dipartimenti d’Oltremare francesi, Isola di Man e Isole Canarie. La definizione di “territorio della Comunità” valida ai fini IVA (art. 7 DPR 633/1972) è più ristretta rispetto a quella di “territorio doganale”, escludendo anche altre aree: isole Åland, Dipartimenti d’Oltremare francesi, Monte Athos, Isole Canarie e Isole Anglo-Normanne. Tali aree, pur rientrando nel territorio doganale comunitario, non sono comprese nel territorio fiscale e sono dunque trattate, ai fini IVA, come territori extra-UE.

(CONTINUA…)