Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.
ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013
(…) Vediamo a questo punto come le cose si complichino e diventino più onerose nel caso di importazioni da Paesi al di fuori dell’area comunitaria. I costi aggiuntivi da sostenere in questi casi sono solitamente di tre tipi: dazi doganali, IVA e diritti dello spedizioniere.
I dazi doganali si calcolano, in percentuale, su una base imponibile data dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce, comprensivo delle spese di spedizione ed eventualmente anche delle spese di assicurazione (artt. 28 – 36 del Regolamento CEE n. 2913/92). Tale percentuale varia a seconda della tipologia di merce importata e del Paese da cui la spedizione proviene. Per individuarla è possibile fare riferimento alla base dati TARIC, Tariffa Integrata Comunitaria (nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, http://www.agenziadogane.gov.it), che, identificando con dei codici univoci le diverse tipologie di merci, fornisce tutte le disposizioni, gli obblighi, le restrizioni e le fiscalità relative all’entrata o all’uscita di ciascuna di queste dal territorio della Comunità. La necessità di stabilire con precisione la tipizzazione del bene importato risulta fondamentale, allora, non solo ai fini di comprendere la corretta applicazione del trattamento daziario e fiscale, ma anche per accertare l’eventuale obbligo di ottenere delle particolari licenze o l’esistenza di determinate limitazioni all’importazione. È importante sottolineare, comunque, come la classificazione definitiva della merce spetti esclusivamente ai funzionari doganali nel momento dell’effettiva presentazione della stessa in dogana, quindi una percentuale di incertezza circa le tariffe da applicare persiste fino alla fine, per l’acquirente italiano.
Il valore della transazione come prima descritto (valore merce, spese di spedizione, eventuale assicurazione), sommato agli eventuali dazi e alle spese di inoltro fino al luogo di destinazione, funge poi da base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione. Ciò significa che – oltre a pagare un’imposta più elevata rispetto a quella dovuta nel caso in cui lo scambio fosse avvenuto in territorio comunitario – ci si potrebbe trovare costretti a versare due volte l’IVA, quella richiesta dal Paese di origine e quella richiesta con l’ingresso in Italia. Il tutto per scoraggiare l’importazione estera e proteggere il mercato e la produzione interna.
Sulle merci contenute in spedizioni tra privati o nei bagagli personali dei viaggiatori, può essere applicato un “dazio forfettario” del 2,5%, a condizione che si tratti di importazioni occasionali e prive di carattere commerciale (inviate dal mittente senza alcuna forma di pagamento) e a patto che le merci siano destinate ad un uso personale o familiare e che abbiano un valore non superiore ai 700 euro. Tale dazio non può essere, però, applicato ai tabacchi spediti in quantità superiore ai limiti fissati (art. 27 del Reg. CEE 1186/2009).
Sono state, inoltre, fissate alcune franchigie che consentono di non pagare, in parte o del tutto, i diritti all’importazione. Sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria (art. 23 del Reg. CE 1186/2009, che dal 1° gennaio 2010 sostituisce il Reg. CEE n. 918/83) prevede che non si paghi alcun dazio per quelle spedizioni che riguardano merci di valore trascurabile, non superiore, cioè, a 150 Euro (si considera il valore intrinseco del bene, dunque escluso il costo del trasporto e dell’eventuale assicurazione). Sotto il profilo fiscale, la franchigia ai fini dell’IVA è fissata sul valore intrinseco di 22 Euro (art. 5 del DM n. 489/97): ciò significa che, se il prodotto acquistato non supera tale cifra, non dovremo pagare né il dazio doganale né l’IVA. Il limite sale poi a 45 Euro, nel caso in cui la spedizione avvenga tra privati, sia priva di carattere commerciale, sia effettuata a titolo gratuito e in forma occasionale (artt. 25-26 Reg. CE 1186/2009).
Non si può fruire delle franchigie (tranne di quella che fissa il tetto dei 45 euro, che comunque deve sottostare a determinati limiti sui quantitativi), nel caso di prodotti alcolici, profumi e acqua da toletta, tabacchi e prodotti del tabacco.
Vale la pena di precisare che, se il valore del bene supera i limiti di franchigia, il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali riferiti all’intero valore del bene.
TASSI DI CAMBIO IN DOGANA
Ai sensi dell’art. 169 del Regolamento CEE n. 2454/93 (applicativo del Codice doganale comunitario), se alcuni degli elementi utilizzati per stabilire il valore della merce in dogana sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione (nel nostro caso l’Euro), si utilizzano, per la conversione, i tassi di cambio fissati dall’Autorità preposta (consultabili sul sito dell’Agenzia delle Dogane) sulla base delle quotazioni pubblicate appositamente dalla Banca Centrale Europea il penultimo mercoledì di ogni mese. Tali tassi restano in vigore per tutto il mese successivo, a meno che non intervengano variazioni uguali o superiori al 5% nei mercoledì successivi. Per le monete non comprese nell’elenco deve essere, invece, utilizzato il tasso di cambio fissato giornalmente dalla Banca d’Italia.
Un’ultima spesa aggiuntiva potenzialmente in capo al consumatore italiano che acquisti un bene in un Paese extra UE riguarda i diritti postali, la tariffa cioè applicata dalle Poste italiane per le attività amministrative connesse allo sdoganamento (art. 18 della Convenzione Postale Universale). Tali diritti non sono dovuti nel caso in cui il valore intrinseco della merce sia inferiore ai 22 Euro (o 45 Euro, se si tratta di invii tra privati, a carattere occasionale e gratuito, per merci destinate ad uso personale o familiare), mentre sono pari a 5,50 Euro nel caso in cui il valore della merce sia inferiore o uguale a 350 Euro e arrivano agli 11 Euro se la merce supera tale valore. Si applica la tariffa intera di 11 Euro anche per oggetti di valore inferiore ai 350 Euro, nel caso di invii commerciali il cui destinatario sia una società, se si rende necessaria la permanenza della merce nel magazzino di temporanea custodia per determinati controlli, infine nel caso in cui la merce appartenga a categorie particolari, quali oggetti d’arte, d’antiquariato, da collezione. In alternativa alle Poste è possibile si faccia riferimento ad altri corrieri espressi, che applicheranno le proprie tariffe.
(Continua…)