Guai a rubare una social identity

Due trentenni esperti di informatica rischiano la galera per aver aperto un profilo su Facebook a nome del ministro Tremonti

Un anno di reclusione. Questa la possibile condanna per i due trentenni, uno dalla provincia di Torino e uno dalla provincia di Firenze, rintracciati e denunciati dalla Guardia di Finanza per furto d’identità.

La gravità della pena preannunciata è dovuta, probabilmente, alle generalità e al ruolo istituzionale della vittima, il ministro italiano dell’Economia, Giulio Tremonti. La piattaforma sede del reato, manco a dirlo, il diffuso social network Facebook: il falso profilo creato dai due giovani esperti di informatica era riuscito, in poche ore, a totalizzare ben cinquemila amici – “inutilmente orgogliosi di aver preso contatto con il ministro dell’Economia e delle Finanze”, come scrive la GdF – ed è finito sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti in seguito ad alcuni post ritenuti sospetti perché “fuori protocollo”.
Le indagini sono state coordinate dalla procura di Roma e hanno coinvolto le forze congiunte del Gat, nucleo delle Fiamme Gialle specializzato in frodi telematiche, della polizia tributaria di Roma e delle tenenza di Pontassieve.

Stando a quanto riportato, i collegamenti alla rete, funzionali all’identificazione virtuale fasulla, sono avvenuti da postazioni diverse, tramite, cioè, connessioni intestate ad aziende per le quali i due lavoravano, o ad amici e conoscenti. Il nucleo frodi telematiche è comunque riuscito a ricostruire ogni singolo passaggio e a risalire all’identità dei due “ladri”, grazie anche alla logica di collaborazione alle indagini adottata dai dirigenti di Facebook, sintomo di una particolare attenzione alle implicazioni social in fatto di privacy.

Di profili palesemente falsi (magari riferiti a personaggi della nostra storia sociale e culturale, come Rino Gaetano, Marylin Monroe, Mike Buongiorno e addirittura Giovanni Giolitti e Giuseppe Garibaldi), di pagine ufficiose e di gruppi non autorizzati se ne trovano moltissimi all’interno dei network virtuali, non stupisce, dunque, una simile prassi, ormai consolidata. Essa rientra in quella serie di fenomeni non propriamente positivi (ma, ovviamente, si tratta pur sempre di giudizi controvertibili) studiati dagli esperti di sociolinguistica e funzionali alla volontà di creare, camuffare, deviare o impreziosire la propria social identity. Ci riferiamo, ad esempio, al code switching (la commutazione di codice, dunque, ad esempio, fingersi fruitori di una lingua diversa da quella madre), legato alla pratica più “ortodossa” delle enunciazioni mistilingue o code mixing; e soprattutto all’age- e gender switching (dichiarare un’età e un sesso diversi da quelli propri); e la lista potrebbe allungarsi con l’infinita serie di “bugie”, più o meno bianche che siano, confinate nei circuiti virtuali e destinate in buona parte alla costruzione di una nuova identità, dunque, in definitiva di un’approvazione sociale o, al contrario, di un rifiuto stesso alla socialità.

Nel caso ad oggetto, certo, la pena è motivata dalla violazione dell’articolo 494 del codice penale ed è, dunque, oggettivamente riconducibile ad una disposizione normativa; rimane, tuttavia, da considerare se questa stessa violazione possa valere nella rete, dove – inutile affermare il contrario – le logiche vigenti, e dunque le conseguenze di simili azioni, sono completamente diverse da quelle reali.

Pubblicato su: PMI-dome

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