Sanatoria per le mini-liti con l’agenzia delle Entrate, reclamo e mediazione

Le nuove misure introdotte dalla manovra finanziaria e relative al riordino della giustizia tributaria

Il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra finanziaria triennale (2012-2014) da 47 miliardi di Euro dovrebbe, nelle intenzioni dichiarate dei suoi promotori, condurre all’ambizioso obiettivo di un bilancio prossimo al pareggio: “un obiettivo politico e quindi civile, etico e morale, una scelta di responsabilità nei confronti dei cittadini e delle nuove generazioni”, ha commentato il ministro dell’Economia Giuliano Tremonti a termine del varo.

Tra le misure adottate figurano quelle relative al riordino della giustizia tributaria e al contenzioso fiscale, con una mini-sanatoria per le liti pendenti con l’Erario di valore fino a ventimila euro.

Innanzitutto, alcune precisazioni lessicali e semantiche per comprendere i confini della manovra: essa permette di definire le liti di quella entità, intendendo, con il termine “definizione”, la possibilità di chiudere la controversia con l’amministrazione finanziaria. Cerchiamo poi di capire quali siano le liti fiscali interessate della manovra: la norma introdotta rimanda alle disposizioni dei vecchi condoni del 2002 (precisamente all’articolo 16 della legge 289/2002), quindi tutti i contribuenti che intendano chiudere i conti potranno fare riferimento ai chiarimenti espressi a suo tempo dall’amministrazione finanziaria; tuttavia alcune peculiarità della nuova sanatoria impongono delle precisazioni in tal senso.

Si fa riferimento alle cosiddette “liti pendenti”, cioè a quelle controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni atto impositivo, di cui è parte l’agenzia delle Entrate, per i quali, al 1° maggio 2011, sia stata proposta impugnazione a mezzo ricorso, con la precisazione che, a quella data, è sufficiente sia stato notificato il ricorso, a prescindere dalla costituzione in giudizio.

Occorre, inoltre, sottolineare come non sembrino essere definibili quegli atti di accertamento per i quali, al 1° maggio, risultino pendenti i termini di impugnazione e il ricorso sia stato presentato successivamente o sia ancora da presentare; in altre parole, gli atti di accertamento non impugnati, ma per i quali risultava ancora possibile il ricorso. Con i vecchi condoni del 2002 tali circostanze risultavano definibili con la sanatoria delle “liti potenziali” (articolo 15 della legge 289/02); nella nuova manovra, invece, esse non sembrano rientrare, poiché si parla delle sole liti pendenti, quindi, in definitiva, ai fini della definizione, si dovrà verificare che alla data del 1° maggio 2011 risulti presentato il ricorso. Anche se poi la disposizione prevede la sospensione, fino al 30 giugno 2012, di tutte le liti fiscali potenzialmente definibili e dei termini per la presentazione dei ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Ad ogni modo si rinvia ad una serie di provvedimenti dell’agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di versamento e di presentazione delle domanda di definizione e «ogni altra disposizione applicativa», perciò è possibile che anche gli atti non ancora impugnati rientrino nella sanatoria.

Con riferimento, invece, all’oggetto delle liti definibili, si tratta di quelle in cui risulti parte l’agenzia delle Entrate, con esclusione, tuttavia, delle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il diniego o la revoca di agevolazioni (a meno che non sia stato accertato un maggiore tributo), gli avvisi di liquidazione e i ruoli, in particolare relativi agli omessi versamenti dei tributi. Stando, invece, alla circolare 12/E/2003, sarebbero definibili le liti riferite a ruoli che assolvono una funzione di provvedimento impositivo (come quelli che derivano dalla liquidazione e dal controllo formale della dichiarazione).

Per quanto riguarda l’ammontare delle liti definibili, si parla – l’abbiamo detto – di quelle di valore non superiore ai ventimila Euro, a differenza di quanto previsto con il condono del 2002, dove non vi era alcun limite di importo. Si sottolinea, comunque, che tale limite è riferito alle sole imposte oggetto della lite, al netto delle sanzioni e degli interessi collegati. Se, invece, l’ammontare della lite è dato in via esclusiva da sanzioni, si deve tenere conto dell’ammontare delle penalità irrogate. Se il contribuente ha contestato solo in parte l’atto (e, ad esempio, ha presentato acquiescenza per la restante parte), la definizione sarà possibile solo per gli importi implicati nella contestazione. Occorre poi capire se il limite dei ventimila anni riguardi tutti i tributi contestati nell’atto o solo la singola imposta: per come è scritta la norma, pare sia da considerarsi l’atto nel suo complesso.

Il costo per la chiusura delle liti sarà variabile, relazionato al valore della lite e al grado di giudizio: per quelle fino a duemila Euro, sarà dovuta una somma fissa di 150 Euro, mentre per quelle oltre i duemila e fino a ventimila Euro, il prelievo sarà in misura percentuale al valore della lite. In particolare, del 10%, se a vincere l’ultima o unica pronuncia dei giudici è stato il contribuente; del 50% se a vincere è stata l’amministrazione finanziaria; infine del 30% nel caso in cui i giudici di primo grado non si siano ancora pronunciati.

Passiamo ora alla procedura da realizzare: il pagamento della quota individuata dovrà avvenire entro il 30 novembre 2011, mentre le domande per avere accesso alla definizione potranno essere presentate fino al 31 marzo 2012. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria dovranno poi trasmettere alle commissioni tributarie, ai tribunali, alle corti di appello e alla Cassazione, entro il 15 luglio 2012, l’elenco delle liti pendenti per le quali sia stata presentata l’istanza di definizione. Entro il 30 settembre 2012 gli uffici dovranno verificare la correttezza della definizione e comunicare la regolarità della domanda presentata; entro la stessa data dovranno, inoltre, trasmettere l’eventuale diniego della definizione, dovuto, ad esempio, ad errori nel versamento.

Con riferimento sempre alle liti fino a ventimila Euro, vengono introdotti anche due nuovi istituti, il “reclamo” e la “mediazione”, modificando la procedura prevista dalle disposizioni in materia di contenzioso tributario. A partire dagli atti impugnabili dal 1° gennaio 2012, chi intende proporre ricorso sarà obbligato a presentare preventivamente, ed entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, un “reclamo” allo stesso ufficio dell’agenzia delle Entrate che ha emesso l’avviso (avvalendosi delle disposizioni attualmente previste per l’assistenza tecnica, per i requisiti, per i termini e le modalità di presentazione), pena l’inammissibilità del ricorso stesso.

Lo scopo della misura sembra essere quella di decongestionare le Commissioni tributarie, riducendo il numero delle pendenze giudiziarie e concentrando, quindi, gli impegni e le risorse sulla gestione rapida dei procedimenti. L’assenza, tuttavia, di un mediatore indipendente e imparziale riduce, in realtà, le probabilità di successo del nuovo strumento, poiché non si capisce come possa lo stesso ente che ha emesso l’atto accertativo essere disponibile ad una sensibile revisione della propria pretesa.

Il reclamo potrà contenere una proposta di mediazione, che indichi la rideterminazione dell’ammontare della somma pretesa. L’ufficio destinatario del reclamo, se non intende giungere all’annullamento totale o parziale dell’atto e nemmeno accogliere la proposta di mediazione formulata dal contribuente, formula a sua volta una controproposta di mediazione, che il contribuente può accettare o meno. Decorsi 90 giorni senza che sia stato accolto reclamo o perfezionata la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e da questa data decorrono i termini per la successiva costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente (un esemplare del reclamo deve essere depositato presso la Commissione tributaria provinciale entro 30 giorni). Nel caso invece in cui il reclamo venga respinto prima dei 90 giorni previsti, i termini decorrono dal ricevimento del diniego o, in caso di accoglimento parziale, dalla notificazione del relativo atto. Se poi si finisce davanti al giudice tributario, la parte soccombente nel giudizio è condannata al pagamento di una somma aggiuntiva alle spese di giudizio, pari al 50% di queste, a titolo di rimborso per gli oneri sostenti nella nuova procedura di mediazione; resta ferma, comunque, la possibilità del giudice di compensare, parzialmente o per intero, le spese, laddove ricorrano giusti motivi, indicati esplicitamente nella motivazione della sentenza.

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