Arretrati retributivi per l’industria tessile, abbigliamento e moda

La circolare n. 57 del 28/03/2011 precisa che tali arretrati valgono anche per malattia e congedi

Con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, l’Inps chiarisce che gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo del 9 luglio 2010 per il rinnovo del C.C.N.L. per l’industria tessile, abbigliamento e moda “sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale”.

L’Accordo in questione ha, infatti, previsto, tra le altre cose, “la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 21 maggio 2010, di un importo forfettario di Euro 40,00 lordi, da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2010 e da commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile – 31 maggio 2010”.

La circolare precisa che l’una tantum prevista è ridotta proporzionalmente, con riferimento ai contratti di lavoro part-time, a causa del minor numero di ore lavorative; al fine, poi, di maturale l’una tantum – il cui importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto – sono considerate utili “le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, donazione di sangue intervenute nel periodo 1° aprile 2010 – 31 maggio 2010, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, all’integrazione a carico delle aziende”; al contrario non sono considerati utili i periodi di sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad esempio a causa di “servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali”).

In merito ai riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (e su tutte le altre prestazioni a carico dell’INPS conguagliabili con i contributi, come i riposi post-partum, le retribuzioni previste per i donatori di sangue…) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, “detti emolumenti non devono essere presi in considerazione nel periodo di paga in cui sono stati effettivamente corrisposti, ma vanno conteggiati nei limiti del pro quota riferito al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare 127 del 17.05.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio)”.

Per quanto riguarda, infine, i riflessi sulle integrazioni salariali (sia ordinarie che straordinarie) erogate nel periodo dal 1° aprile 2010 al 31 maggio 2010, “devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n. 58 del 05.03.1991”.

 

Pubblicato su: PMI-dome

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