Sole, sport e niente fornelli: ecco la ricetta dell’amore moderno

Foto di Nadia Di Falco, wedding photographer (www.fotografamatrimoni.it)

Foto di Nadia Di Falco, wedding photographer (www.fotografamatrimoni.it)

Crema solare, ampio cappello, occhiali scuri. Vi aiuteranno certo a proteggervi dal sole in queste ultime piacevoli giornate di vacanza, ma nulla potranno contro il vero pericolo in agguato sotto l’ombrellone: il colpo di fulmine! Nel caso poi in cui abbiate superato i quarant’anni, utilizziate i mezzi pubblici e siate degli sportivi, il rischio di trovarvi invischiati in un’appassionante storia d’amore aumenta ancor di più.

• A sostenerlo è lo staff di Eliana Monti, il club per single alla ricerca dell’anima gemella, che ha condotto una serie di sondaggi tra i membri della propria community, utili a tracciare alcune dinamiche vincenti all’interno delle coppie tricolori.

La stagione dell’amore

Se quest’estate, tra un aperitivo sulla spiaggia, un’escursione in montagna e un’abbuffata alla fiera paesana, vi è capitato di accendere la fiamma della passione con un nuovo incontro, molto probabilmente dovrete attendere un bel po’ prima di poterla spegnere. Pare, infatti, che siano proprio gli amori sbocciati in estate quelli più duraturi, solidi e coinvolgenti.

• Liberi da pressanti impegni lavorativi, alleggeriti da ritmi più pacati e desiderosi di immergersi nell’energia vitale della calda stagione, gli italiani abbandonano remore e preconcetti e sembrano essere più predisposti ad allacciare nuovi legami sentimentali. La magia dell’estate sta, appunto, in questa sorta di paradosso: non si ricerca una storia seria, ma si finisce col trovarla. Almeno così è stato per oltre il 40% dei partecipanti all’indagine.

• «Il nostro cervello è molto sensibile alla luce, componente essenziale per un buon funzionamento psichico e dei neurotrasmettitori, tra cui la serotonina, l’ormone della felicità», spiega la dottoressa Antonella Rocchi, psicoterapeuta a Venezia. «Il sole e la bella stagione ci predisporrebbero ad essere più aperti all’altro e a mostrare la parte “migliore” di noi, quella legata al buonumore, e dunque all’essere più disponibili, comunicativi e divertenti».

• Con simili presupposti, il momento di avvio della relazione – prosegue la dottoressa – «si radicherebbe poi nella memoria come un ricordo positivo delle risorse di sé e di coppia, da cui ripartire semmai comparissero momenti di difficoltà». Possiamo, dunque, dire addio al noto luogo comune che vede la bella stagione come sede privilegiata di intense, ma pur sempre passeggere, attrazioni. «Tutto sommato, anche in amore, vale il detto: “Chi ben comincia, è a metà dell’opera”».

Cupido è brizzolato

Chi l’ha detto che il vero amore non ha età? A quanto pare ce l’ha eccome ed è quasi certamente over 40. La maggiore stabilità economica ed emotiva, da una parte, e la coscienza più intensa di se stessi e di ciò che una relazione comporta, dall’altra, sembrano rappresentare il mix vincente per stringere relazioni sentimentali solide e durevoli. L’intesa tra uomo e donna si nutre sempre più della consapevolezza derivante da esperienze passate, siano esse dei successi o dei fallimenti.

• In età giovanile spesso ci si lascia condizionare da fattori fuorvianti nella scelta del partner e di come porsi nei suoi confronti. In una fase più matura, quando molti problemi pratici (lavoro, casa, figli) sono stati superati e il bisogno di gratificazione professionale è stato appagato, si è maggiormente liberi di vivere una storia d’amore piena, con una persona realmente affine.

• «L’amore è un’esperienza di affetto e relazione con qualcun altro che l’essere umano sperimenta lungo tutto il ciclo della vita» con forme diverse, chiarisce Antonella Rocchi. «Dalla dipendenza simbiotica del bambino con i genitori, si passerebbe poi all’idealizzazione e alla passione romantica propria della giovinezza, fino a giungere ad una consapevolezza di sé e dell’altro reale dell’età adulta, basata su una “mutualità coniugale”, su un rapporto fatto di protezione e cura reciproca, che poi culminerebbe nella genitorialità». Questo legame di interdipendenza con l’altro sembra, allora, trovare piena attuazione dopo i 40 anni, semplicemente per «l’allungarsi oggi della fase adolescenziale che tarderebbe fino ed oltre i 25 anni, complici gli studi universitari e la ricerca di un lavoro più o meno stabile».

L’amore è pendolare

Arriva come un treno e ti travolge in modo inatteso e sorprendente. Mai una metafora fu tanto efficace: l’amore supera la dimensione retorica e sempre più sceglie i mezzi pubblici per manifestarsi. Il 38,9% degli interpellati afferma di aver conosciuto il proprio compagno su un treno, su un autobus o su un tram, catturato da un complice gioco di sguardi, capace di superare pure l’arcinota frenesia del “timbra, sali, scendi, cambia”.

• Per il 26,3% la cornice del primo incontro sono stati, invece, locali, bar o discoteche, grazie all’atmosfera spensierata e conviviale che qui si respira, ricorrendo magari ad un buon cocktail per superare le difficoltà dell’approccio iniziale.

• «Questi luoghi sono in primis le situazioni sociali con la più alta percentuale di gente diversa e variegata che possiamo incontrare. Il che significa che si alzano di gran lunga le possibilità di entrare in contatto con persone che possono rispondere alle nostre esigenze affettive», rileva la dottoressa Rocchi.

• L’essere, inoltre, «sottoposti ogni giorno alle regole e ai linguaggi verbali standard dei social network (“mi piace”, “condividi”, “commenta”, ecc.), se da una parte ci dà la possibilità di appartenere ad un gruppo sociale, dall’altra invece ci fa riflettere sul fatto che l’amore è un fatto privato e reale, basato su ciò che a ciascuno di noi individualmente piace e primariamente su un linguaggio non-verbale tipico del nostro corpo». Lo stesso corpo che funge, appunto, da tramite per la conoscenza in questi ambienti sempre così affollati.

L’amore è un lavoro di squadra!

Quando la freccia di cupido colpisce dietro una scrivania, le probabilità di trovare il grande amore aumentano notevolmente. Condividere lo stesso ambiente di lavoro sembra, infatti, innalzare il livello di complicità e di empatia della coppia, decretandone il successo di lunga data. Ben il 53% dei rispondenti ha dichiarato di aver avuto una relazione importante proprio con un collega, sottolineando come l’aver messo in comune le proprie vicende professionali abbia contribuito a mantenere alta la passione, il dialogo, l’intesa e la comprensione reciproca. • «Il lavoro, soprattutto nella società moderna, rappresenta il luogo dove passiamo la maggior parte della nostra vita», commenta Antonella Rocchi. Considerando poi le ore necessarie per il sonno, «il tempo libero che ci rimane è ben poco per dividerlo tra i tanti interessi che abbiamo, tra cui l’amore. La nostra vita acquisisce sapore solo quando c’è qualcuno che la arricchisce con la sua presenza, con riti quotidiani, ossia appuntamenti, consuetudini, ricorrenze fisse, che pian piano ci “addomesticano” all’altro», incalza la dottoressa. «Una condizione, quest’ultima, che è più facile avere sul posto di lavoro per l’alto tasso di frequentazione a cui due persone sono sottoposte giornalmente».

L’intesa è sportiva

L’amore richiede fatica e un duro allenamento. Letteralmente. Non a caso sono sempre più le coppie che scelgono di fare sport assieme e considerano questa la chiave della loro intesa. Il 49% dei rispondenti indica la condivisione dell’attività fisica (jogging, bicicletta, free climbing) come il fattore principale per mantenere viva la fiamma della passione e aumentare coinvolgimento e feeling.

• «Fare sport libera le endorfine, dei potenti antidepressivi naturali che hanno lo scopo di favorire il buonumore e la capacità di focalizzarsi più sugli aspetti positivi della coppia che su quelli negativi», commenta la dottoressa Rocchi.

• Allo stesso tempo, un esercizio costante permette di mantenere lo stato di buona salute del proprio corpo, «base importante per l’attrazione fisica e l’autostima di entrambi i componenti della coppia». Il benessere emotivo si affianca, dunque, a quello fisico, alimentato dalla complicità che deriva dalla condivisione di qualcosa al di fuori delle mura domestiche.

Il battibecco scatta tra i fornelli

Si sa, l’amore non è bello se non è litigarello. Quali sono, allora, i principali motivi di contrasto in una coppia? Medaglia d’oro alla cucina: sulla scia del successo mediatico di molte trasmissioni televisive dedicate ai piaceri della tavola, sempre più uomini sentono il desiderio di sperimentare ricette più o meno complesse, minando così la tradizionale struttura dei ruoli domestici, frutto di anni e anni di consolidata convenzione sociale.

• Il 41% degli intervistati ha, infatti, ammesso di essersi conteso il dominio della cucina con il proprio partner. Alla faccia della tanto agognata emancipazione, le donne italiane sembrano non accogliere di buon grado il fatto di essere spodestate dal proprio regno di fornelli, infastidite, forse, dall’idea che il proprio compagno viva come un gioco un’attività che per loro rappresenta un vero e proprio lavoro. Alcuni dissapori si creano anche nel momento in cui si deve scegliere la meta di un viaggio (24%), quando sembra difficile riuscire a conciliare i rispettivi gusti e le diverse esigenze.

• «Assistiamo sempre più al fenomeno della equiparazione dei ruoli maschili e femminili, con conseguente risultato che oggi gli uomini sono molto più autonomi in cucina rispetto ad una volta, e sono tanto bravi a cucinare quanto lo sono le donne», evidenzia Antonella Rocchi. Allo stesso modo, la destinazione delle vacanze «oggi può essere stabilita da entrambi», vista la crescente «autonomia economica della donna, che diventa così sempre meno soggetta al “dominio” dell’uomo su di lei».

• Si bisticcia, infine, per colpa dei suoceri (35%), la cui presenza, all’interno della coppia, è spesso avvertita come indiscreta, invadente e competitiva. Tagliare il cordone ombelicale sembra essere piuttosto difficile, molti genitori non si limitano a dare supporto o consigli, ma cercano piuttosto di imporre il proprio volere anche su decisioni che non dovrebbero riguardarli.

• «Se è vero che uomini e donne stanno diventando sempre più autonomi da un punto di vista economico, lo sono sempre meno da quello relazionale, soprattutto con le proprie famiglie di origine», spiega la dottoressa. Questo accade «per la paura di alcuni figli di una ipotetica disarmonia familiare, quando invece basterebbero pochi “paletti” tra la vecchia famiglia e quella nuova per creare un clima di sincera compagnia e rispetto di tutti».

Mogli e buoi dei paesi tuoi

Con i loro sorrisi da copertina e le loro pubbliche manifestazioni di idillio, le felici coppie miste dello showbiz sembrano dimostrarci come l’amore a cavallo tra due culture possa essere vincente e invidiabile. Calando, tuttavia, il sipario del mondo dello spettacolo e voltando lo sguardo alla gente comune, si intuisce come le leggi del cuore abbiano, in realtà, dei confini territoriali ben definiti.

• In un contesto sempre più globalizzato e multietnico, gli italiani continuano a preferire il fascino latino dei conterranei: il 43% del campione interrogato a tal proposito dichiara di avere non poche remore nell’avviare una relazione con persone di differente nazionalità. L’ostacolo più difficile da superare sembra essere la differenza di lingua e di cultura, considerata una potenziale causa di incomprensione e di scarsa affinità. A ciò si aggiunge un 20% di rispondenti che, pur essendo favorevole a una relazione multietnica, teme il parere dei propri familiari, spesso incapaci di accogliere a braccia aperte il nuovo arrivato di provenienza straniera.

• Analogamente gli ultimi dati Istat (l’Istituto nazionale di statistica) parlano di una riduzione nel numero matrimoni misti celebrati in Italia e di un parallelo aumento nel numero dei divorzi tra coppie multietniche. Il tessuto sociale ed economico sempre più internazionale spinge, dunque, gli italiani a rifugiarsi nella restrittiva ma rassicurante ala della tradizione.

Servizio realizzato per il settimanale Viversani & Belli del 13 settembre 2013, con la consulenza della dottoressa Antonella Rocchi, Psicoterapeuta a Venezia per problemi di coppia e ansia (www.antonellarocchi.it, e-mail antorocchi@yahoo.it)

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Mutui: come chiedere lo stop delle rate – Parte seconda

Torna operativo il Fondo di solidarietà che rimborserà gli interessi maturati sul debito residuo nel periodo di sospensione. Può accedervi chi ha perso il lavoro o si trova in condizioni di grave handicap

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI LUGLIO 2013Sospensione Mutui FIGURA 2

  FIGURA 1

Il mutuo non può superare i 250.000 euro, per un immobile che non deve avere le caratteristiche di lusso (non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Sospensione Mutui FIGURA 1FIGURA 2

L’accesso al Fondo è garantito solo a chi negli ultimi 3 anni ha perso il lavoro (a tempo determinato, indeterminato o parasubordinato), oppure in caso di morte o handicap grave.

Sospensione Mutui FIGURA 3FIGURA 3

In caso di mutuo cointestato, la sospensione è concessa se sussistono le condizioni anche per uno solo dei mutuatari, ma gli altri devono fornire il proprio assenso sottoscrivendo il riquadro 3.

Mutui: come chiedere lo stop delle rate

Torna operativo il Fondo di solidarietà che rimborserà gli interessi maturati sul debito residuo nel periodo di sospensione. Può accedervi chi ha perso il lavoro o si trova in condizioni di grave handicap

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI LUGLIO 2013

Sospensione mutuo prima casaPossono finalmente tirare un sospiro di sollievo le molte famiglie italiane che, alle prese con le rate di un mutuo, si sono temporaneamente trovate in situazioni di difficoltà tale da impedire loro di far fronte al pagamento. Dopo un paio d’anni di sosta forzata – dovuta all’esaurimento della dotazione iniziale e alla necessità di ricalibrare i criteri di accesso – è tornato, infatti, ad essere operativo, a partire dal 27 aprile 2013, il Fondo di solidarietà per i mutui destinati all’acquisto della prima casa, che consente la sospensione del pagamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi.

In questa data è entrato in vigore il D.M. 22 febbraio 2013, n. 37 (pubblicato nella G.U. 12 aprile 2013, n. 86), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un nuovo Regolamento, che introduce una serie di modifiche al D.M. 21 giugno 2010, n. 132, recante, a sua volta, le norme di attuazione del Fondo di solidarietà, previsto originariamente dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 475 e ss). La rivisitazione della disciplina si è resa necessaria in seguito all’introduzione della L. 28 giugno 2012, n. 92 (art. 3, commi 48 e 49), la cosiddetta Riforma del lavoro Fornero, che ha sensibilmente modificato i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione.

Tale sospensione può avvenire, in particolare, al verificarsi – nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione al Fondo e successivamente alla stipula del contratto di mutuo – di almeno uno dei seguenti eventi, riferiti al mutuatario (o, in caso di cointestazione, ad uno dei mutuatari):

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, escluse le ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), escluse le ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa e di recesso del lavoratore non per giusta causa;

morte o riconoscimento di grave handicap (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104) o di invalidità civile non inferiore all’80%.

Le rate sospese vengono accodate alla fine del piano di ammortamento o possono essere estinte in un’unica soluzione e il Fondo – rifinanziato con 20 milioni di euro dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, noto come decreto “Salva Italia” – interviene rimborsando alle banche la quota parte di interessi maturati sul debito residuo durante il periodo del congelamento, corrispondente al solo parametro di riferimento applicato (es. Eurirs/Euribor), al netto della componente di maggiorazione (Spread).

Il beneficio non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, non richiede garanzie aggiuntive e può essere concesso anche con riferimento a mutui che già hanno fruito di altre misure di sospensione (purché la sospensione complessiva non abbia superato i 18 mesi).

Può presentare domanda il titolare di un mutuo, per l’acquisto di un immobile, non superiore a 250.000 euro (in ammortamento da almeno 1 anno) e in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del mutuatario e non deve avere le caratteristiche di lusso (non deve cioè rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

La richiesta di sospensione non verrà accolta nel caso in cui vi sia un ritardo nel pagamento delle rate del mutuo superiore a 90 giorni consecutivi, oppure nel caso in cui siano intervenute la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso (anche tramite notifica dell’atto di precetto) o – ancora – nel caso in cui sia stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. Allo stesso modo il beneficio non verrà concesso se già si usufruisce di agevolazioni pubbliche o di un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi sopracitati, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi relativi alle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione.

Se si soddisfano tutte le condizioni viste, è possibile avanzare la richiesta di accesso alla sospensione, compilando l’apposito modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro e su quello della Consap (la società del MEF incaricata della gestione operativa del Fondo), e presentandolo direttamente alla banca o all’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. La richiesta deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità di tutti gli intestatari del mutuo, dall’attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato e dalla documentazione relativa allo specifico evento che ha spinto a richiedere la sospensione (si veda box di approfondimento).

La banca, verificate completezza e regolarità formale dei documenti ricevuti, inoltra l’istanza alla Consap, che a sua volta si impegna a dare esito dell’istruttoria entro 15 giorni lavorativi, rilasciando il nulla osta alla sospensione del pagamento o motivando l’eventuale rigetto. Ricevuto l’esito, la banca lo comunica all’interessato entro 5 giorni.

QUALI DOCUMENTI?

La documentazione da presentare a corredo della richiesta varia a seconda dell’evento che ha determinato la volontà di sospensione: lettera di licenziamento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; copia del contratto ed eventuali comunicazioni interruttive del rapporto, in caso di interruzione di un rapporto subordinato a tempo determinato o di un rapporto di cui all’art. 409 n. 3) del C.p.c.; nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa, dovranno essere inviati la sentenza o l’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa, e la lettera di dimissioni con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa (o la lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa). Infine, se sono insorte condizioni di handicap grave o invalidità civile superiore all’80%, andrà allegato il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio.

Datagate: possiamo proteggere la sicurezza dei dati?

L’analisi di com’è nato e come si è sviluppato lo scandalo che sta travolgendo l’amministrazione Obama, spinge a riflettere sulle misure che le aziende possono, nel loro piccolo, adottare per salvaguardare le proprie informazioni riservate

Quello alla libertà e alla segretezza delle conversazioni private rappresenta un diritto inviolabile e costituzionalmente garantito (articolo 15) nel nostro ordinamento, tuttavia lo sviluppo della cosiddetta “società dell’informazione” ha complicato non poco la sua effettiva tutela. L’avvento dei mezzi elettronici e la capillare diffusione della rete hanno offerto la ghiotta possibilità di localizzare tecnicamente qualunque comunicazione a distanza, di conoscerne l’ora e la durata, di tracciare il percorso dei dati trasmessi, di conoscerne il contenuto, di identificarne la fonte e la destinazione. Tali informazioni sono ora disponibili e potenzialmente in mano a soggetti pubblici e privati, che possono servirsene per i propri scopi, legati al benessere della cittadinanza o ad esigenze di natura commerciale.
Alla base della questione vi è un conflitto tra diritti ugualmente meritevoli di tutela, che spinge a interrogarsi sulla legittimità o meno di azioni volte a comprimere la riservatezza per garantire il rispetto di altri interessi, non ultimo quello alla sicurezza pubblica. L’acquisizione e il trattamento del traffico dati relativo alle attività svolte dagli utenti possono, infatti, rivelarsi spesso essenziali per la repressione e la prevenzione di comportamenti illegali; allo stesso tempo, però, una simile operazione mette seriamente a repentaglio una parte della sfera dei diritti fondamentali della persona. La legislazione e la giurisprudenza nazionali e internazionali sembrano avere non poche difficoltà nel ristabilire un equilibrio, suscitando, di volta in volta, il malcontento o il plauso dei detentori di opposti diritti.
Nella ribalta mediatica del Belpaese, la discussione che ruota attorno alla privacy è stata spesso legata al tema delle intercettazioni, sulle quali si è scagliato il dito infuocato di parlamentari e pensatori non proprio illuminati, interessati forse più a insabbiare i propri illeciti che a far valere un principio superiore.
Quando, però, a impugnare lo scettro della riservatezza è un cittadino americano di 29 anni, ex collaboratore di CIA (Central Intelligence Agency) e di NSA (National Security Agency), privo – almeno apparentemente – di interessi particolari, costretto, al contrario, a rinunciare alla propria tranquillità e a vivere da fuggitivo per sostenere i propri ideali, ecco allora che si crea un vero e proprio scandalo dalle dimensioni internazionali.
A questo scandalo la retorica giornalistica ha dato il nome di Datagate e alle sue origini vi sono alcune rivelazioni della talpa Edward Snowden, rimbalzate con estreme velocità tra le molte prime pagine cartacee e digitali di tutto il mondo. Negli ultimi quattro anni, Snowden ha lavorato per la NSA, in qualità di dipendente di diverse aziende esterne, tra cui Dell e – ultima – la società di sicurezza privata Booz Allen Hamilton (quest’ultima l’ha licenziato pubblicamente, in seguito alle sue rivelazioni). Lo scorso 20 maggio egli avrebbe scelto di lasciare le Hawaii – dove si trovava proprio per conto della Booz Allen Hamilton – motivando la dipartita ai propri superiori con la necessità di curare l’epilessia. Dopo aver copiato diversi documenti riservati, aver salutato la bellissima fidanzata e aver detto addio a uno stipendio da 200mila dollari l’anno, si sarebbe rifugiato a Hong Kong, dove, a suo dire, vige un forte impegno a tutela della libertà di parola e del dissenso politico.
Dall’hotel nel quale aveva scelto di nascondersi, sarebbe, allora, partita la prima soffiata – originariamente anonima – al quotidiano britannico The Guardian circa l’esistenza di un’ordinanza che imporrebbe alla compagnia di telecomunicazioni Verizon di conservare e rivelare all’FBI tutti i dati sensibili dei propri utenti (come numeri, identificatori unici, durata, orario e luogo in cui avvengono le conversazioni telefoniche), con pesanti ripercussioni in termini di privacy. Come si legge in un documento segreto pubblicato dal quotidiano, l’ordinanza sarebbe stata emessa dalla Foreign Intelligence Surveillance Court lo scorso 25 aprile 2013 e sarebbe valida per soli tre mesi, fino al prossimo 19 luglio. Essa vieta alla Verizon di rendere pubblica la questione e, pur non estendendosi al contenuto dei messaggi o alle informazioni personali degli utenti, permette al governo di tenere sotto controllo il traffico delle telefonate realizzate, all’interno dei confini Usa o tra Usa e altri Paesi, da milioni di cittadini ignari.
Legalmente la richiesta ricade sotto le disposizioni dell’Usa Patriot Act, la discussa legge emanata dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, con lo scopo di intensificare la lotta al terrorismo. Allo stesso tempo essa evidenzia come siano cambiate nel tempo le attività dell’intelligence americana, prima rivolte all’estero e ora decisamente più “domestiche”.
Se questo accesso ai tabulati telefonici risulta recente, lo stesso pare non si possa dire per l’attività di capillare spionaggio relativa alle informazioni e ai dati scambiati online dagli utenti. Un successivo scoop del The Guardian e del The Washington Post ha, infatti, dimostrato l’esistenza, fin dal 2007, di un programma di sorveglianza top-secret denominato PRISM e gestito dalla NSA. Esso consentirebbe al governo statunitense di richiedere ai Big dell’informatica e della rete – tra cui Google, Facebook, Microsoft, Yahoo!, Aol, Apple, Skype (ormai parte del gruppo di Redmond) e PalTalk – l’accesso alle mail, ai video, alle foto, alle chat vocali, alle notifiche di accesso e ad altre informazioni, sotto l’approvazione di un mandato Fisa (il controverso Foreign Intelligence Surveillance Act, che autorizza il governo americano a intercettare telefonate e email all’estero). In molti hanno notato l’assenza di un nome di rilievo, nella lista di chi avrebbe cooperato con Prism, quello di Twitter, già in passato mostratosi particolarmente attento nel difendere i dati personali dei propri utenti.
Nei resoconti giornalistici della vicenda, si sono moltiplicate le voci e le ipotesi circa il reale funzionamento del PRISM: secondo alcuni – tra i quali il The New York Times – l’accesso alle informazioni non sarebbe così diretto, le aziende non fornirebbero un accesso diretto ai propri server, al contrario avrebbero costruito una sorta di casella postale protetta alla quale il governo statunitense può accedere, e dove vengono depositati i soli dati frutto di specifica richiesta Fisa, valutata legittima dagli avvocati aziendali. Nessun invio di massa e automatico, dunque. Dal canto suo, il The Guardian ha pubblicato una diapositiva tratta da una presentazione PowerPoint segreta, interna alla NSA, nella quale si parla di cinque programmi da utilizzare: quattro servirebbero a intercettare i dati “nei cavi in fibra e nelle infrastrutture in cui scorrono”, e l’ultimo, il Prism appunto, prevedrebbe la “raccolta diretta” dai server di aziende statunitensi.
La slide rientrerebbe nel materiale consegnato da Snowden al The Guardian e al The Washington Post, materiale che, tuttavia, risulta per la maggior parte ancora inedito, malgrado la richiesta del 29enne di rendere pubbliche tutte e 41 le slide inviate. Nessuno dei documenti segreti finora pubblicati sembra chiarire realmente se lo spionaggio sia automatico e ampio oppure ristretto e mediato dagli avvocati delle aziende coinvolte.
A ciò si aggiungono le pesanti parole usate dalla “talpa” Snowden nella video intervista pubblicata dal The Guardian in cui rivela la propria identità: “L’Nsa ha costruito un’infrastruttura che le permette di intercettare praticamente tutto. Con la sua capacità la grande maggioranza delle comunicazioni umane è digerita automaticamente senza obiettivi. Se volessi vedere le tue email o il telefono di tua moglie, devo solo usare le intercettazioni. Posso ottenere le tue mail, password, tabulati telefonici, carte di credito. Non voglio vivere in una società che fa questo genere di cose… Non voglio vivere in un mondo in cui ogni cosa che faccio e dico è registrata. Non è una cosa che intendo appoggiare o tollerare”.
In una successiva intervista rilasciata a un giornale di Hong Kong, il South China Morning Post, Snowden ha difeso nuovamente la propria posizione e ha alzato la posta in gioco: “Non sono né un traditore né un eroe, sono un americano”, ha affermato – parlando anche dei timori per le possibili ripercussioni della vicenda sulla sua famiglia – e ha rivelato come la NSA sia solita spiare, con vere e proprie azioni di hackeraggio, le reti informatiche di privati e istituzioni in Cina e ad Hong Kong, almeno fin dal 2009. “Coloro che pensano che ho fatto un errore a scegliere di venire ad Hong Kong equivocano le mie intenzioni”, ha detto infine. “Non sono qui per nascondermi dalla giustizia, ma per rivelare crimini”.
Sono in molti, infatti, a vedere qualcosa di sospetto nella scelta dell’ex colonia britannica per la fuga, dato che essa è sotto l’amministrazione della Repubblica Popolare Cinese dal 1997 ed è stata oggetto di forti accuse da parte della Casa Bianca, in relazione alle presunte operazioni di hackeraggio contro istituzioni, giornali e colossi informatici e finanziari Usa. Tali accuse erano al centro dell’incontro informale tra i Presidenti Obama e Xi Jinping, tenutosi proprio nei giorni in cui lo scandalo è scoppiato.
In una successiva chat con i lettori del The Guardian (l’hashtag per rivolgergli delle domande era #AskSnowden), Snowden ha, tuttavia, smentito le accuse di complicità con Pechino: “Non ho avuto contatti con il governo cinese… io lavoro solo con i giornalisti”, ha detto. Il mio, ha proseguito, “è un paese per il quale vale la pena di morire”. “Le rivelazioni daranno ad Obama l’opportunità di tornare alla ragionevolezza, alla politica costituzionale e alla legalità”. “Il governo americano” – ha concluso profetico – “non potrà insabbiare le cose uccidendomi o mettendomi in prigione. La verità sta arrivando e non può essere fermata”.
Gettando altra benzina sul fuoco, il Financial Times ha poi riferito che l’amministrazione Obama, due anni fa, chiese e ottenne dalla Commissione Europea di eliminare, dalle norme Ue sulla protezione dei dati, una misura che avrebbe complicato all’intelligence americana il compito di spiare i cittadini europei. Tale misura, nota come Anti-Fisa clause, avrebbe reso nulla qualsiasi richiesta Usa alle società di telecomunicazione e di tecnologia europee di consegnare dati relativi ai propri utenti.
I giganti della rete coinvolti hanno inizialmente negato di conoscere il programma PRISM e di aver offerto all’intelligence americana una porta aperta sui loro data center, salvo poi fare dietrofront e sferrare il contrattacco (http://daily.wired.it/news/internet/2013/06/12/datagate-rapporto-facebook-microsoft-google-426758.html#?refresh_ce), chiedendo al governo USA il permesso di pubblicare tutti i dati relativi ai loro rapporti con l’Nsa, per dimostrare una maggiore trasparenza circa il regime di sorveglianza cui sono sottoposti.
 In base a quanto dichiarato dalle stesse aziende, nel secondo semestre del 2012, Facebook avrebbe ricevuto tra le 9 mila e le 10 mila richieste da parte dell’intelligence americana, relative agli account di 18-19 mila utenti; nello stesso periodo, Microsoft ne avrebbe ricevute 6-7 mila per 31-32 mila account. Tra il primo dicembre 2012 e il 31 maggio 2013, Apple avrebbe poi ricevuto tra le 4 e le 5 mila richieste relative a 9-10 mila account, mentre Yahoo!  fra le 12 e le 13 mila. Si tratta comunque di statistiche che fanno poca chiarezza, mescolando le domande che riguardano reati comuni e quelle che hanno a che fare con la sicurezza nazionale, dato che per legge le società coinvolte non possono rivelare quali richieste ricadono nell’ambito del FISA, dunque nel programma di sorveglianza Prism. Google attende il via libera della NSA per poter effettuare la distinzione e pubblicare le informazioni relative alle sole richieste per sicurezza nazionale; al momento nel suo Transparency Report sottolinea comunque di aver ricevuto 8438 domande da parte di autorità locali, federali e nazionali degli Usa durante l’ultimo semestre dell’anno scorso (ha risposto nell’88%-90% dei casi rispetto al 94% di tre anni prima).
Dal canto suo, l’amministrazione Usa ha ammesso l’esistenza del Programma PRISM, spiegando che le informazioni cui l’FBI ha accesso riguardano solo i cittadini non americani o che vivono fuori dagli Stati Uniti, allo scopo di garantire la sicurezza nazionale da nemici esterni. Il Presidente Barack Obama ha subito evidenziato come il programma non fosse segreto, ma “riservato” e, allo stesso tempo, “legale e limitato”, autorizzato più volte dal Congresso, a partire dal 2007, con sostegno bipartisan, al solo scopo di prevenire il terrorismo.
Il Direttore della National Intelligence James Clapper ha sottolineato come le inchieste del The Guardian e del The Washington Post siano “riprovevoli” e piene di errori, mentre il Direttore dell’FBI Robert Mueller, in un’udienza al Congresso, ha ribadito il fatto che la sorveglianza delle comunicazioni da parte delle agenzie di sicurezza Usa è avvenuta nel pieno rispetto della legge e ha fatto sapere di aver avviato un’inchiesta penale nei confronti di Snowden, poiché le sue rivelazioni avrebbero causato “significativi danni” al Paese e alla sua sicurezza.
In una successiva intervista al canale Pbs, il Presidente Obama ha difeso l’operato della Casa Bianca: “Il sistema è trasparente, per questo le autorizzazioni dipendevano dal Foreign Intelligence Surveillance Act”; nel contempo ammette: “Dobbiamo trovare modi per garantire alle persone la presenza di controlli ed equilibri, la sicurezza che le loro telefonate non sono ascoltate e che i loro messaggi e mail non sono letti da un Grande Fratello”. Obama ha quindi annunciato di aver dato vita ad una Commissione per la difesa della privacy e delle libertà civili formata da cittadini indipendenti, per avviare un dialogo nazionale sulla questione. “Ritengo che il mio lavoro” – ha detto – “sia di proteggere il popolo americano, e anche di proteggere lo stile di vita americano, che comprende la nostra privacy”.
Le ultime rilevanti dichiarazioni sono quelle fatte dal Direttore della NSA Keith Alexander, nel corso di un’audizione davanti all’House Permanent Select Committee on Intelligence: egli ha rivelato come, grazie al programma PRISM, siano stati sventati oltre 50 complotti terroristici contro gli Stati Uniti, messi a punto dopo l’11 settembre. Gli attentati avrebbero riguardato più di 20 Paesi e, tra la decina pianificata nel territorio degli Stati Uniti, almeno due erano indirizzati a New York (uno alla metropolitana e uno a Wall Street).
Alexander ha anche spiegato quali siano i tipi di dati raccolti dalla NSA e in virtù di quali leggi: la sezione 215 del Patriot Act permette di raccogliere i dati relativi alle telefonate dalle compagnie, non, quindi, i dati relativi alle transazioni con carte di credito come inizialmente diffuso (che potrebbero però essere raccolti dall’Fbi), mentre la sezione 702 del Fisa permette la raccolta di dati relativi a chat, email e indirizzi Ip. Le informazioni relative al traffico telefonico – ha sostenuto ancora il capo della NSA – resterebbero a disposizione dell’agenzia per cinque anni e la loro raccolta non servirebbe ad analisi di data minging generiche, ma, al contrario, sarebbe limitata a specifici numeri di telefono. Le interrogazioni sui database telefonici, infine, possono essere richieste solo da un ventina di persone alla NSA.
La repentina giustificazione dell’amministrazione americana, che ha sottolineato come PRISM fosse rivolto esclusivamente ai cittadini esteri, è parsa a molti come una sorta di gaffe diplomatica verso il resto del mondo, suscitando non poche reazioni, anche in Italia. Lo scandalo spinge, a questo punto, a riflettere anche sulla reale capacità delle aziende italiane di proteggere i dati scambiati in rete, nei limiti, ovviamente, del proprio raggio d’azione.
Come noto, l’uso di antivirus, anti-spyware e altri strumenti classici di protezione è un requisito essenziale per la difesa dai pericoli esterni. Un’ulteriore forma di protezione potrebbe essere l’utilizzo di una rete VPN (Virtual Private Networks): essa tipicamente permette a computer ubicati in sedi fisiche diverse di stabilire un collegamento tramite Internet, ma, a differenza delle reti pubbliche, consente di crittografare i dati e inviarli solo a un computer o a gruppo di computer specifici. Ad essa possono accedere solo gli utenti autorizzati, poiché si crea una sorta di “tunnel” virtuale attraverso il web. Queste reti private vengono tipicamente usate dalle aziende per comunicare con le loro sedi remote o con i dipendenti che si lavorano fuori sede e che magari si collegano ad una rete Wi-Fi pubblica, tuttavia esse rappresentano una forma sicurezza in più anche quando si lavora su di una rete sicura locale.
La capillare diffusione delle piattaforme di Social Netwok ha poi posto nuove problematiche in tema di sicurezza, riconducibili, in particolare, a due categorie principali: da una parte i rischi derivano dai contenuti potenzialmente malevoli che possono essere scaricati dagli utenti attraverso link, file o applicazioni presenti nel canale (Malware Intrusion); dall’altra parte vi è il pericolo che alcuni dati di proprietà dell’azienda vengano divulgati in contesti e modi non conformi alla policy aziendale, causando potenziali problemi alla reputazione e alla proprietà intellettuale dell’azienda (Data Extrusion o Data Leakage).
L’utilizzo di piattaforme social non sembra essere più limitato alla sfera personale, sempre più esse rappresentano un canale informativo e commerciale; per questo la decisione di bloccare l’accesso ai Social da parte dei dipendenti, se da una parte elimina alcuni problemi di sicurezza, dall’altra persegue un modello di business piuttosto chiuso e impedisce di beneficiare dei potenziali vantaggi del web 2.0. Spetta alla specificità di ogni singola realtà valutare l’opportunità o meno di adottare simili misure, tuttavia nessuna azienda può prescindere dal definire policy aziendali capaci di indottrinare i dipendenti circa l’uso corretto dei Social Network e dall’utilizzare specifici strumenti di prevenzione.
Le minacce del tipo Malware Intrusion possono essere, ad esempio, affrontate partendo dal perimetro della rete aziendale, eliminando all’ingresso eventuali malware veicolati attraverso la connessione al Social Network (tipicamente sistemi di Network Intrusion Prevention, Network Antivirus, Content Filtering…), fino a tecnologie di protezione degli host (es. Host Antivirus, Host Intrusion Prevention). Le minacce di Data Extrusion si combattono, invece, applicando controlli di sicurezza il più vicino possibile ai dati, sugli host o analizzando i flussi di traffico in uscita per intercettare e bloccare le informazioni confidenziali.
Da qualche anno si assiste poi ad un’ampia espansione nell’utilizzo del cloud in azienda. Accanto agli ovvi benefici in termini di produttività, flessibilità e costi, si pone l’onere di adottare qualche livello di sicurezza in più per evitare che dati sensibili o riservati possano finire sotto lo sguardo di persone non autorizzate. I principali servizi di cloud storage  assicurano che i file caricati sono crittografati e protetti, tuttavia essi mantengono il controllo delle chiavi di crittografia reali, quindi non garantiscono pienamente di essere protetti da attacchi provenienti dall’esterno (ad esempio dagli stessi gestori del servizio); inoltre sui computer usati per accedere al cloud tramite specifica applicazione, i file rimangono visibili ad altre persone che accedono a quegli stessi computer. Da qui deriva l’importanza di crittografare i dati, rendendoli inaccessibili agli estranei, attraverso l’utilizzo di specifici software.
Pubblicato su: PMI-dome

Modello Unico PF 2013 – Terza parte: Novità nel modulo

Non poche le variazioni introdotte dal Governo e da considerare in sede di dichiarazione dei redditi, a cominciare dall’introduzione dell’Imu. Vediamole, allora, assieme ad alcuni consigli utili per la compilazione

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI GIUGNO 2013

Uno sguardo alle varie sezioni del modulo

1_Quadro RAQuadro RA (Fascicolo 1): per effetto dell’Imu, sono state inserite la casella 9 “Esenzione Imu” e la 12, per indicare il “Reddito dominicale non imponibile” del terreno non affittato e non esente Imu.

2_Quadro RBQuadro RB (Fascicolo 1): oltre alle nuove caselle dovute all’Imu, è stata introdotta la Sezione III riservata al ricalcolo dell’acconto 2012 per gli immobili di interesse storico e artistico.

3_Quadro RCQuadro RC (Fascicolo 1): con il codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 si identificano i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera

 

4_Quadro RPQuadro RP (Fascicolo 1): la detrazione del 50% per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (limite di 96.000€) va indicata nella Sezione III A

5_Quadro RMQuadro RM (Fascicolo 2): la legge di stabilità 2013 posticipa l’applicazione di IVIE e IVAFE, prevedendo che quanto già versato per l’anno d’imposta 2011 funga da acconto per il 2012.

 

6_Quadro RTQuadro RT (Fascicolo 2): nella nuova Sezione II-B si indica la liquidazione dell’imposta sostitutiva del 20% su plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria

 

7_Quadro LMQuadro LM (Fascicolo 3): dedicato al regime dei nuovi minimi, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% e l’abolizione della ritenuta d’acconto sui compensi

 

Modello Unico PF 2013 – Seconda parte: Strumenti online per il contribuente

Non poche le variazioni introdotte dal Governo e da considerare in sede di dichiarazione dei redditi, a cominciare dall’introduzione dell’Imu. Vediamole, allora, assieme ad alcuni consigli utili per la compilazione

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI GIUGNO 2013

Tutorial per orientarsi nel sito dell’Agenzia delle Entrate

IL NOSTRO PROFILO FISCALE

tutorial modunico pf 2013_1Colleghiamoci al sito dell’Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.gov.it. Nella home page possiamo selezionare il profilo fiscale che ci rappresenta ed essere così guidati nella specifica sezione Dichiarazioni di nostro interesse. In home vediamo anche come contattare l’Agenzia per eventuali chiarimenti.

IL MODELLO ADATTO

tutorial modunico pf 2013_2In alternativa, cliccando sulla voce Strumenti del menù principale, poi su Modelli, Modelli di dichiarazione e Unico/2013, troviamo tutti i modelli riferiti alle diverse categorie di contribuenti (PF, PF Mini, ENC, SC, SP), approvati da specifici Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2013.

INFO E DOWNLOAD MODELLO

tutorial modunico pf 2013_3Di ciascun Modello possiamo visualizzare, oltre alla normativa di riferimento, anche una scheda informativa, con l’indicazione delle scadenze e delle varie condizioni per la presentazione e l’invio. Una precisa voce del menù laterale conduce al Modello e alle relative istruzioni da scaricare.

I TRE FASCICOLI

tutorial modunico pf 2013_4L’Unico PF si compone di 3 fascicoli. Nel primo troviamo, tra gli altri, i quadri per dichiarare redditi di terreni, fabbricati e lavoro dipendente. Il secondo serve a dichiarare gli altri redditi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, il terzo quelli dei contribuenti obbligati.

TRASMISSIONE TELEMATICA

tutorial modunico pf 2013_5Chi sceglie di trasmettere il Modello via web, può sfruttare i servizi Entratel (per intermediari, PA e chi presenta dichiarazione dei sostituti d’imposta per più di 20 soggetti) e Fisconline (per tutti gli altri), seguendo le indicazioni alla pagina cui conduce il link Non sei ancora registrato.

SOFTWARE DI COMPILAZIONE

tutorial modunico pf 2013_6L’Agenzia mette a disposizione un software gratuito per agevolare la compilazione dell’Unico 2013. Ora si trova in fase di ultimazione, ma sarà presto raggiungibile cliccando sulla voce Strumenti del menù principale in home, poi su Software di compilazione, infine su Software – Modelli di dichiarazione.

Modello Unico PF: Ecco le novità 2013

Non poche le variazioni introdotte dal Governo e da considerare in sede di dichiarazione dei redditi, a cominciare dall’introduzione dell’Imu. Vediamole, allora, assieme ad alcuni consigli utili per la compilazione

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI GIUGNO 2013

Modello unico persone fisiche 2013Si avvicinano anche quest’anno i termini per la presentazione del Modello Unico Persone Fisiche, pensato per quei contribuenti tenuti a inoltrare più dichiarazioni fiscali, con riferimento al periodo d’imposta 2012. Scatta la corsa alla raccolta di tutta la documentazione necessaria e si moltiplicano gli interrogativi circa le modifiche introdotte rispetto allo scorso anno. Di seguito cercheremo, allora, di comprendere la portata delle principali novità e vi offriremo alcune preziose indicazioni per la compilazione, che vi consentiranno di orientarvi al meglio tra il sito dell’Agenzia delle Entrate e i moduli spesso complessi.

Cominciamo dal Fascicolo 1. In seguito all’introduzione dell’Imu, avvenuta nel 2012, è stato necessario un adeguamento del quadro RA, compilato da coloro che devono dichiarare un reddito relativo a terreni. Nel caso in cui questi ultimi non siano affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, ma non sul reddito agrario, che continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Per i terreni affittati sono, invece, dovute sia Imu sia Irpef; per quelli esenti Imu, anche nel caso in cui non siano affittati, resta l’obbligo Irpef e addizionali.

L’avvio dell’Imu implica l’esenzione Irpef anche per il reddito dei fabbricati non locati, tranne per quelli già esenti Imu, ma compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista. Nel quadro RB vanno indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma il reddito sarà calcolato tenendo conto esclusivamente di quelli concessi in locazione, individuati (nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6) dai codici: 3 per locazione a canone libero, 4 equo canone, 8 locazione a canone concordato agevolato, 11 locazione parziale dell’abitazione principale a canone libero, 14 locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo. Una terza sezione è stata introdotta quest’anno, nel quadro RB, per permettere l’adeguamento alle nuove modalità di trattamento fiscale previste per gli immobili di interesse storico ed artistico.

I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera (imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro) vanno indicati con il codice “4” nel quadro RC, più precisamente nella colonna 1 (Tipologia reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (Redditi) va comunque riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, inclusa la quota esente (6.700 euro), che va invece specificata nella colonna 1 della riga RC5.

Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione d’imposta, da indicare nella Sezione III A del Quadro RP (Oneri e spese), è elevata dal 36% al 50% e il limite di spesa su cui calcolare tale detrazione è passato da 48.000 euro a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. L’importo detraibile va ripartito in 10 quote annuali da parte di tutti i contribuenti (cade la possibilità per chi ha un’età non inferiore ai 75 o 80 di scegliere una ripartizione rispettivamente in 5 o 3 quote).
La detrazione del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico, da indicare nella Sezione IV del Quadro RP, è stata prorogata al 30 giugno 2013 ed estesa agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
I contributi Ssn versati nel 2012 con il premio di assicurazione di RC Auto sono deducibili esclusivamente per la parte eccedente i 40 euro, che va indicata nella colonna 2 del rigo RP21.
Si possono dedurre dal reddito, fino all’importo di 1.032,91 euro, anche le erogazioni liberali a favore di alcuni istituzioni religiose, da specificare nella riga RP24.

Modifiche anche al secondo Fascicolo. In particolare, nel Quadro RM, la sezione riferita all’imposta patrimoniale sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e a quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) viene sdoppiata in due distinte Sezioni (XV A e XV B), tenendo presente i cambiamenti apportati dalla Legge di Stabilità 2013.

Nel Quadro RT è stata poi inserita la nuova Sezione II-B, dove il contribuente deve indicare la liquidazione dell’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria, di cui all’art. 67 del DPR 917/1986 (TUIR).

Nel terzo fascicolo, il Quadro CM è stato, infine, sostituito dal Quadro LM, dedicato al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (il cosiddetto “regime dei nuovi minimi”), introdotto dall’art. 27 del DL 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011).

Le date da segnare nel calendario

Il contribuente dovrà compilare il Modello Unico identificato dalla sigla che riflette il proprio profilo fiscale: PF per le persone fisiche, ENC per gli enti non commerciali, SC per le società di capitali e gli enti commerciali e SP per le società di persone. L’Unico PF, in particolare, dovrà essere presentato dal 2 maggio al 1° luglio 2013, se si rientra nella casistica di quanti possono ancora farlo in forma cartacea, tramite un qualsiasi ufficio postale. La scadenza è posticipata, invece, al 30 settembre nel caso in cui il contribuente scelga la via telematica, trasmettendo direttamente la dichiarazione o avvalendosi di un intermediario autorizzato (ad esempio un commercialista o un CAAF). Tutti i versamenti a saldo derivanti dalla dichiarazione dovranno poi essere eseguiti entro il 17 giugno 2013. Aggiungendo una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse, è possibile prorogare il pagamento di un mese, entro il 17 luglio. Anche per il 2013 è stato predisposto l’Unico Mini, una versione semplificata dell’Unico PF, destinata ai contribuenti con situazioni contabili poco complesse.

I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte terza (Paradisi fiscali)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013

per blog paradisi fiscali parte 3(…) Un discorso a parte meritano poi gli acquisti diretti ai cosiddetti paradisi fiscali. Un caso del tutto particolare è costituito dalla Repubblica di San Marino, che, pur non facendo parte dell’Unione Europea, rientra nel territorio doganale comunitario, in virtù di uno specifico accordo firmato nel 1991. Ciò significa che non vi sono dogane e controlli alle frontiere e che il commercio tra San Marino e UE risulta esente da dazi aggiuntivi sulle importazioni.

IMPOSTA SUGLI ACQUISTI DI PRIVATI A SAN MARINO

Il DM 24 dicembre 1993, che disciplina l’applicazione dell’IVA negli scambi tra Italia e San Marino, conferma, all’art. 18, il principio in base al quale, nel caso in cui l’acquirente italiano sia un soggetto privato, i beni devono essere assoggettati all’imposta vigente nel territorio della Repubblica di San Marino. Si ricorda che la legislazione sammarinese non prevede l’IVA, ma un’imposta monofase sulle importazioni (legge 22 dicembre 1972, n. 40), che viene considerata equivalente all’IVA italiana, pur colpendo una sola volta il valore dei beni e servizi importati (viene calcolata sul costo d’acquisto dell’importatore rivenditore, non sul prezzo di vendita al consumatore), con aliquota pari al 17% (6% e 2% quelle ridotte). Lo scorso gennaio, il Governo sammarinese ha, tuttavia, prospettato l’abolizione della “monofase” e l’introduzione dell’IVA, a partire da gennaio 2014.

L’operatore professionale può adottare due diverse procedure fiscali per i propri acquisti rivolti a questo paradiso fiscale: la prima prevede l’addebito diretto dell’IVA italiana in fattura, da parte del cedente sammarinese, e la conseguente annotazione della fattura ricevuta, da parte dell’acquirente italiano, nel registro degli acquisti, per la detrazione; la seconda proceduta prevede l’emissione di una fattura senza indicazione dell’IVA e l’applicazione del sopracitato meccanismo del “reverse charge”, che impone la duplice registrazione nel registro IVA vendite e acquisti. Se la prima pratica offre il vantaggio di ridurre la burocrazia (non si è costretti a una doppia registrazione), la seconda consente di non dover anticipare l’IVA al fornitore sammarinese.

Per contrastare le possibili frodi fiscali, vige inoltre l’obbligo per i soggetti passivi IVA (non per i privati cittadini) di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici localizzati nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Black list”, individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001), tra i quali rientra anche San Marino.

Diverso il caso di paradisi fiscali come Livigno e Campione d’Italia, che – pur permettendo di godere di regimi fiscali particolarmente vantaggiosi – non sono considerati territorio comunitario ai fini IVA e devono per questo sottostare alle stesse regole già viste per gli acquisti extra-UE.

I PRIVILEGI DI LIVIGNO E CAMPIONE D’ITALIA

I due comuni devono le attuali facilitazioni all’isolamento dal restante territorio italiano, imposto – almeno un tempo – dalla loro difficile posizione. Campione rappresenta una piccola exclave italiana (appartiene alla provincia di Como) nel territorio del Canton Ticino in Svizzera ed è fuori dal campo di applicazione dell’IVA italiana: qui si applica, infatti, l’IVA svizzera (8% il tasso ordinario, 3,8% e 2,5% i tassi ridotti). Livigno fa parte della provincia di Sondrio, ma rappresenta una zona extradoganale (o zona franca), beneficiando, per questo, di particolari sgravi fiscali, tra cui l’esenzione IVA. Ciò ha comportato, negli anni, un notevole aumento nel numero di visitatori, che possono acquistare a prezzi particolarmente favorevoli generi quali tabacchi, zucchero, bevande alcoliche, profumi, pur dovendo necessariamente sottostare a determinati limiti quantitativi, fissati allo scopo di evitare flussi illeciti di prodotti privi di IVA e usi diversi da quelli strettamente personali.

Cappellacci Sardegna Zona FrancaLa rosa dei paradisi fiscali italiani potrebbe presto arrivare ad includere anche un’intera regione, la Sardegna. Si tratta dell’ultima battaglia posta in essere dalla giunta regionale di centrodestra guidata da Ugo Cappellacci, che lo scorso 7 febbraio ha deliberato “l’attivazione di un regime doganale di zona franca esteso a tutto il territorio regionale, con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell’isola di Sardegna e delle sue isole minori”, come si legge nella richiesta ufficiale – rivolta alle istituzioni europee – di approvazione e conseguente modifica dell’art. 3 del Regolamento CE 450/2008 (il nuovo codice doganale comunitario), che entrerà in vigore il prossimo 24 giugno.

Cappellacci chiede, in sostanza, che vengano riconosciuti i presunti svantaggi, in termini di maggiori costi rispetto agli altri territori nazionali ed europei, derivanti dalla condizione di isolamento insulare, aggravati dal perdurare di una crisi che ha colpito l’intero apparato produttivo.

I fondamenti legislativi sono stati rintracciati nell’art. 119 della nostra Costituzione nazionale e nell’art. 174 del Trattato di Lisbona, che hanno inteso promuovere uno sviluppo armonioso del territorio nazionale e comunitario, attraverso il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.

Alla base vi è anche la volontà di limitare il fenomeno dello spopolamento che ha colpito la Regione. Da anni – rilevano i sostenitori della zona franca – si assiste alla delocalizzazione di molte aziende sarde in Paesi dove la tassazione è più favorevole e il prezzo dei carburanti più basso. Attraverso la delibera della Giunta si potrebbe, allora, assistere al rientro di questo fenomeno e, allo stesso tempo, molte imprese potrebbero essere spinte ad avvicinarsi al territorio sardo. Vista poi la collocazione dell’Isola nelle vicinanze del territorio nordafricano, l’attivazione di regimi fiscali agevolati potrebbe aprire importanti prospettive nei rapporti con territori dalle forti potenzialità economiche. La Regione aspira, dunque, a diventare un punto fondamentale per gli scambi economici tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

ZONE FRANCHE SARDE: UNA VECCHIA STORIA

L’istituzione di “punti franchi” in territorio sardo ha, in realtà, origini piuttosto antiche, essendo prevista già dall’art. 12, comma 2, dallo statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. In attuazione a tale disposizione, il successivo D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 75 ha individuato tali “punti franchi” nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili. Le zone franche doganali definite in quell’occasione si limitano, tuttavia, ad apportare delle agevolazioni di tipo “procedurale”, con riferimento alla movimentazione delle merci (rendono esenti solo dal dazio e solo le merci che arrivano e ripartono verso paesi extra UE), non fiscali e finanziarie. Ciò che la giunta intende ora fare è inserire l’intera Sardegna tra i territori extradoganali, arrivare all’extraterritorialità fiscale, abbattendo IVA, accise e riducendo la pressione fiscale di cittadini e imprese.

Secondo alcuni – come i rappresentanti del Movimento 5 Stelle – una simile operazione rappresenterebbe un “suicidio” per due motivi. In primo luogo per la perdita di introiti tributari sia per lo Stato italiano che per la Regione, la quale vedrebbe ridotto il proprio bilancio del 90% (con gravi ripercussioni su sanità, scuole, università e strade). Il secondo rischio sarebbe quello di trasformare la Sardegna in una “terra di conquista”, sede di “qualsiasi forma di traffico o malaffare”, dove si “potrebbe agire in totale assenza di controlli sulla provenienza legale, qualità e certificazione delle merci”. L’alternativa proposta da queste voci contrarie – che criticano tra l’altro aspramente anche le procedura con cui la Giunta ha avanzato la richiesta – è l’attuazione di un “pacchetto di fiscalità di vantaggio e di servizio”, che offra supporto, crescita e lavoro alle imprese insediate sulle aree industriali adiacenti ai maggiori porti sardi (già indicati nel famoso Dgls 75/98), in forza degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE (trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).

Proposte come quella sarda sono, del resto, il risultato di una pressione fiscale sempre più forte. La concomitanza delle molte scadenze fiscali tra giugno e luglio (Imu, Tares, Irpef, Iva) potrebbe portare ad una vera e propria stangata per i contribuenti, stimata, dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, in circa 31,8 miliardi di euro e, dalla CGIA di Mestre, in circa 25.700 euro, per i soli lavoratori autonomi e piccoli imprenditori. In particolare, a partire dal 1° luglio 2013, l’aliquota IVA ordinaria passerà dall’attuale 21 al 22%, mentre rimarranno inalterate le altre due aliquote (la ridotta al 10% e la super ridotta al 4%). Sempre che non si trovino, nel frattempo, altre risorse per realizzare gli obiettivi di bilancio stabiliti, capaci di garantire il gettito di 4 miliardi (lo 0,25% del Pil) previsto con l’incremento dell’IVA.

Sono in molti – dalle associazioni di consumatori a quelle degli esercenti – a scongiurare l’applicazione della misura, che rischia di “riaccendere una spirale inflazionistica con un ulteriore impatto negativo sui consumi”, come sottolinea il Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli. Le risorse alternative “vanno trovate con un coraggioso piano di tagli alla spesa pubblica e agli sprechi”, tuona Confesercenti, riportando gli ultimi allarmanti dati sui consumi e sull’anagrafe degli esercizi commerciali: “nel 2012, nel solo commercio al dettaglio, hanno cessato la loro attività più di 64.000 imprese, per un saldo negativo del comparto di più di 20.000 unità”. “A scenario invariato, riteniamo che nel 2013 possa realizzarsi una nuova forte flessione della spesa, nell’ordine di 10 miliardi di euro”. Agli esercenti fa eco il Codacons, che sottolinea come l’aumento dell’IVA peserebbe, su una famiglia di 3 persone, ben 209 euro su base annua. Secondo l’associazione che difende i consumatori, “le famiglie sono nel baratro e due terzi di loro fanno fatica ad arrivare a fine mese” e “le troppe tasse hanno finito e finiranno per essere controproducenti ai fini del risanamento dei conti pubblici”. “Un attentato in piena regola” – conclude il Codacons – la cui soluzione non è mobilitarsi “contro le aperture domenicali”, come fa Confesercenti (“una battaglia antistorica e contro i mulini a vento”), ma “l’abbassamento delle tasse sborsate dal ceto medio-basso che ha pagato per risanare i conti e rimediare ad una crisi creata da banche, speculatori finanziari e politici irresponsabili”.

A preoccupare è, dunque, primariamente l’impatto della nuova imposta sui consumi, che potrebbero essere ulteriormente congelati e dunque finire per vanificare la sostanza della misura. Gli effetti potrebbero, infatti, essere esattamente opposti a quelli sperati, come evidenzia la Coldiretti, nel commentare i dati delle entrate tributarie nel 2012, che rilevano un calo nel gettito IVA di 1,9 punti percentuali.

L’aumento dei prezzi non assicura alle imprese maggiori guadagni, al contrario frena la domanda interna. La spinta inflazionistica potrebbe, allora, ridurre anche il potere d’acquisto, il reddito percepito e la ricchezza messa da parte dalle famiglie italiane.

C’è da augurarsi, in conclusione, che il nuovo Governo decida di rimettere mano al dossier Iva, per evitarne definitivamente il rincaro.

I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte seconda (acquistare extra-UE)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013

Paradisi fiscali extra ue(…) Vediamo a questo punto come le cose si complichino e diventino più onerose nel caso di importazioni da Paesi al di fuori dell’area comunitaria. I costi aggiuntivi da sostenere in questi casi sono solitamente di tre tipi: dazi doganali, IVA e diritti dello spedizioniere.

I dazi doganali si calcolano, in percentuale, su una base imponibile data dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce, comprensivo delle spese di spedizione ed eventualmente anche delle spese di assicurazione (artt. 28 – 36 del Regolamento CEE n. 2913/92). Tale percentuale varia a seconda della tipologia di merce importata e del Paese da cui la spedizione proviene. Per individuarla è possibile fare riferimento alla base dati TARIC, Tariffa Integrata Comunitaria (nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, http://www.agenziadogane.gov.it), che, identificando con dei codici univoci le diverse tipologie di merci, fornisce tutte le disposizioni, gli obblighi, le restrizioni e le fiscalità relative all’entrata o all’uscita di ciascuna di queste dal territorio della Comunità. La necessità di stabilire con precisione la tipizzazione del bene importato risulta fondamentale, allora, non solo ai fini di comprendere la corretta applicazione del trattamento daziario e fiscale, ma anche per accertare l’eventuale obbligo di ottenere delle particolari licenze o l’esistenza di determinate limitazioni all’importazione. È importante sottolineare, comunque, come la classificazione definitiva della merce spetti esclusivamente ai funzionari doganali nel momento dell’effettiva presentazione della stessa in dogana, quindi una percentuale di incertezza circa le tariffe da applicare persiste fino alla fine, per l’acquirente italiano.

Il valore della transazione come prima descritto (valore merce, spese di spedizione, eventuale assicurazione), sommato agli eventuali dazi e alle spese di inoltro fino al luogo di destinazione, funge poi da base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione. Ciò significa che – oltre a pagare un’imposta più elevata rispetto a quella dovuta nel caso in cui lo scambio fosse avvenuto in territorio comunitario – ci si potrebbe trovare costretti a versare due volte l’IVA, quella richiesta dal Paese di origine e quella richiesta con l’ingresso in Italia. Il tutto per scoraggiare l’importazione estera e proteggere il mercato e la produzione interna.

Sulle merci contenute in spedizioni tra privati o nei bagagli personali dei viaggiatori, può essere applicato un “dazio forfettario” del 2,5%, a condizione che si tratti di importazioni occasionali e prive di carattere commerciale (inviate dal mittente senza alcuna forma di pagamento) e a patto che le merci siano destinate ad un uso personale o familiare e che abbiano un valore non superiore ai 700 euro. Tale dazio non può essere, però, applicato ai tabacchi spediti in quantità superiore ai limiti fissati (art. 27 del Reg. CEE 1186/2009).

Sono state, inoltre, fissate alcune franchigie che consentono di non pagare, in parte o del tutto, i diritti all’importazione. Sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria (art. 23 del Reg. CE 1186/2009, che dal 1° gennaio 2010 sostituisce il Reg. CEE n. 918/83) prevede che non si paghi alcun dazio per quelle spedizioni che riguardano merci di valore trascurabile, non superiore, cioè, a 150 Euro (si considera il valore intrinseco del bene, dunque escluso il costo del trasporto e dell’eventuale assicurazione). Sotto il profilo fiscale, la franchigia ai fini dell’IVA è fissata sul valore intrinseco di 22 Euro (art. 5 del DM n. 489/97): ciò significa che, se il prodotto acquistato non supera tale cifra, non dovremo pagare né il dazio doganale né l’IVA. Il limite sale poi a 45 Euro, nel caso in cui la spedizione avvenga tra privati, sia priva di carattere commerciale, sia effettuata a titolo gratuito e in forma occasionale (artt. 25-26 Reg. CE 1186/2009).

Non si può fruire delle franchigie (tranne di quella che fissa il tetto dei 45 euro, che comunque deve sottostare a determinati limiti sui quantitativi), nel caso di prodotti alcolici, profumi e acqua da toletta, tabacchi e prodotti del tabacco.

Vale la pena di precisare che, se il valore del bene supera i limiti di franchigia, il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali riferiti all’intero valore del bene.

TASSI DI CAMBIO IN DOGANA

Ai sensi dell’art. 169 del Regolamento CEE n. 2454/93 (applicativo del Codice doganale comunitario), se alcuni degli elementi utilizzati per stabilire il valore della merce in dogana sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione (nel nostro caso l’Euro), si utilizzano, per la conversione, i tassi di cambio fissati dall’Autorità preposta (consultabili sul sito dell’Agenzia delle Dogane) sulla base delle quotazioni pubblicate appositamente dalla Banca Centrale Europea il penultimo mercoledì di ogni mese. Tali tassi restano in vigore per tutto il mese successivo, a meno che non intervengano variazioni uguali o superiori al 5% nei mercoledì successivi. Per le monete non comprese nell’elenco deve essere, invece, utilizzato il tasso di cambio fissato giornalmente dalla Banca d’Italia.

Un’ultima spesa aggiuntiva potenzialmente in capo al consumatore italiano che acquisti un bene in un Paese extra UE riguarda i diritti postali, la tariffa cioè applicata dalle Poste italiane per le attività amministrative connesse allo sdoganamento (art. 18 della Convenzione Postale Universale). Tali diritti non sono dovuti nel caso in cui il valore intrinseco della merce sia inferiore ai 22 Euro (o 45 Euro, se si tratta di invii tra privati, a carattere occasionale e gratuito, per merci destinate ad uso personale o familiare), mentre sono pari a 5,50 Euro nel caso in cui il valore della merce sia inferiore o uguale a 350 Euro e arrivano agli 11 Euro se la merce supera tale valore. Si applica la tariffa intera di 11 Euro anche per oggetti di valore inferiore ai 350 Euro, nel caso di invii commerciali il cui destinatario sia una società, se si rende necessaria la permanenza della merce nel magazzino di temporanea custodia per determinati controlli, infine nel caso in cui la merce appartenga a categorie particolari, quali oggetti d’arte, d’antiquariato, da collezione. In alternativa alle Poste è possibile si faccia riferimento ad altri corrieri espressi, che applicheranno le proprie tariffe.

(Continua…)

I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte prima (acquistare nell’UE)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013

Regimi fiscali acquisti nell'UEL’innovazione tecnologica ha condotto ad una capillare diffusione delle connessioni alla rete Internet e ci ha reso parte di quel villaggio globale che, in modo sempre più rapido e in chiave sempre più social, ci permette in pochi semplici click di allacciare un contatto Oltralpe o addirittura Oltreoceano. Si è aperta così anche per gli utenti privati – e non più solo per quelli professionali – la possibilità di stringere tra le mani quel particolare paio di scarpe sportive introvabili nel Belpaese o di godere delle super-offerte disponibili in alcuni mercati esteri. Accanto agli ovvi vantaggi che ne derivano, si sviluppano, in capo ai potenziali acquirenti tricolori, anche numerose problematiche e dubbi, che rischiano di minimizzare o perfino di vanificare l’aspetto di convenienza ricercato attraverso simili operazioni. Costretti a confrontarsi con tassi di cambio, Iva, dazi doganali, condizioni e tariffe non chiare, gli utenti finiscono spesso per scoraggiarsi e rinunciare all’acquisto, perdendo la possibilità di sfruttare i reali benefici del commercio globale. Cerchiamo, allora, di comprendere meglio alcune delle questioni più discusse in materia di acquisti rivolti all’estero, per valutare se e quando convenga realmente guardare al di fuori dei propri confini nazionali.

Iniziamo col sottolineare come le procedure realizzate all’interno dell’Unione Europea siano piuttosto semplici, poiché si rientra in una zona di libero scambio, dove, a partire dal 1° gennaio 1993, le frontiere interne sono state abbattute e le merci, le persone, i servizi e i capitali possono essere ceduti da un Paese all’altro senza pagamento di dazi doganali. Vi sono comunque delle eccezioni a questo principio generale: è il caso, ad esempio, dell’acquisto di un veicolo, che impone un’attenta fase di valutazione, da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, sull’idoneità della documentazione tecnica in possesso dell’acquirente e sulla regolarità degli adempimenti fiscali, dunque sul corretto assolvimento dell’IVA, prima che si possa procedere con il trasferimento, con l’immatricolazione e l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, in Italia. Anche l’acquisto di animali, armi e generi particolari come i tabacchi e le bevande alcoliche prevede, seppur realizzato all’interno di un Paese comunitario, forti limitazioni e spesso l’ottenimento di particolari autorizzazioni.

ACQUISTARE UN’AUTO NELL’UE

Nel caso si acquisti da un Paese comunitario un mezzo di trasporto nuovo, è previsto il pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione, dunque in Italia, anche se lo scambio avviene tra privati. Si considera nuovo il veicolo non ancora immatricolato o immatricolato in un Paese UE ma che non ha percorso più di seimila chilometri o è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Nel caso acquisti un veicolo usato, il privato dovrà pagare l’IVA del Paese del venditore, quando quest’ultimo è un soggetto d’imposta, mentre non dovrà assolvere alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche il venditore è un soggetto privato.

Se a comprare il veicolo, nuovo o usato, è un operatore professionale, questi sarà tenuto all’assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria (D.L. n. 331/93) e dalla disciplina Intrastat (D.L. n. 16/93), ferma restando, nel caso di mezzi di trasporto usati, l’eventuale applicazione, da parte del cedente, del particolare regime del margine.

Per comprendere il regime fiscale relativo agli acquisti realizzati nei Paesi membri, è necessario, comunque, distinguere tra acquirente privato e acquirente imprenditore. Il primo, infatti, se compra nell’ambito dell’UE prodotti destinati all’uso personale o familiare, è tenuto a pagare l’IVA soltanto una volta, nel Paese in cui effettua l’acquisto (a eccezione dell’acquisto di un’automobile nuova). Se si acquista, invece, a livello professionale, per poi rivendere, da un’azienda che rientra nel territorio comunitario, si deve richiedere l’emissione di una fattura priva di addebito IVA e procedere poi con l’emissione di una “autofattura” o con l’integrazione della precedente fattura attraverso l’indicazione dell’aliquota in vigore nel nostro Paese e la relativa imposta (si tratta di un meccanismo noto come “reverse charge” o “inversione contabile”). Il documento dovrà poi essere annotato sia nel registro IVA delle vendite sia in quello degli acquisti, rendendo neutrale l’impatto economico e finanziario dell’operazione. Tale procedura permette di evitare le frodi e tenere stabile il sistema finché non si giungerà a una armonizzazione delle aliquote IVA in vigore nei Paesi che compongono l’Unione Europea. Il professionista committente dovrà poi compilare, a cadenza temporale ben precisa, una lista di tutti gli acquisti e le vendite fatti all’interno del territorio comunitario (il cosiddetto “modello Intrastat”).

DEFINIZIONE DEL TERRITORIO COMUNITARIO

Il territorio doganale della Comunità non coincide precisamente con il territorio geofisico della stessa. Alcune zone degli Stati membri ne sono escluse: Isole Faeroer, Groelandia, Isola di Helgoland e territorio di Busingen, Ceuta e Melilla, Territori d’oltremare francesi e Collettività Territoriali di Mayotte, di St. Pierre e Miquelon, Livigno e Campione d’Italia, infine le acque nazionali italiane del Lago di Lugano (tra Ponte Tresa e Porto Ceresio). Parallelamente altri territori che non rientrano nei confini geofisici della Comunità ne sono integrati: Jungholz e Mittelberg, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Dipartimenti d’Oltremare francesi, Isola di Man e Isole Canarie. La definizione di “territorio della Comunità” valida ai fini IVA (art. 7 DPR 633/1972) è più ristretta rispetto a quella di “territorio doganale”, escludendo anche altre aree: isole Åland, Dipartimenti d’Oltremare francesi, Monte Athos, Isole Canarie e Isole Anglo-Normanne. Tali aree, pur rientrando nel territorio doganale comunitario, non sono comprese nel territorio fiscale e sono dunque trattate, ai fini IVA, come territori extra-UE.

(CONTINUA…)