Torna operativo il Fondo di solidarietà che rimborserà gli interessi maturati sul debito residuo nel periodo di sospensione. Può accedervi chi ha perso il lavoro o si trova in condizioni di grave handicap
ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI LUGLIO 2013
FIGURA 1
Il mutuo non può superare i 250.000 euro, per un immobile che non deve avere le caratteristiche di lusso (non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
L’accesso al Fondo è garantito solo a chi negli ultimi 3 anni ha perso il lavoro (a tempo determinato, indeterminato o parasubordinato), oppure in caso di morte o handicap grave.
In caso di mutuo cointestato, la sospensione è concessa se sussistono le condizioni anche per uno solo dei mutuatari, ma gli altri devono fornire il proprio assenso sottoscrivendo il riquadro 3.