I REGIMI FISCALI DELLA SOCIETÀ GLOBALE – Parte prima (acquistare nell’UE)

Dazi doganali, IVA, diritti postali, paradisi fiscali presenti e potenziali: prima di acquistare all’estero è importante considerare tutte le condizioni che rendono più o meno vantaggiosa l’operazione.

ARTICOLO REALIZZATO PER IL MENSILE OFFICE MAGAZINE DI MAGGIO 2013

Regimi fiscali acquisti nell'UEL’innovazione tecnologica ha condotto ad una capillare diffusione delle connessioni alla rete Internet e ci ha reso parte di quel villaggio globale che, in modo sempre più rapido e in chiave sempre più social, ci permette in pochi semplici click di allacciare un contatto Oltralpe o addirittura Oltreoceano. Si è aperta così anche per gli utenti privati – e non più solo per quelli professionali – la possibilità di stringere tra le mani quel particolare paio di scarpe sportive introvabili nel Belpaese o di godere delle super-offerte disponibili in alcuni mercati esteri. Accanto agli ovvi vantaggi che ne derivano, si sviluppano, in capo ai potenziali acquirenti tricolori, anche numerose problematiche e dubbi, che rischiano di minimizzare o perfino di vanificare l’aspetto di convenienza ricercato attraverso simili operazioni. Costretti a confrontarsi con tassi di cambio, Iva, dazi doganali, condizioni e tariffe non chiare, gli utenti finiscono spesso per scoraggiarsi e rinunciare all’acquisto, perdendo la possibilità di sfruttare i reali benefici del commercio globale. Cerchiamo, allora, di comprendere meglio alcune delle questioni più discusse in materia di acquisti rivolti all’estero, per valutare se e quando convenga realmente guardare al di fuori dei propri confini nazionali.

Iniziamo col sottolineare come le procedure realizzate all’interno dell’Unione Europea siano piuttosto semplici, poiché si rientra in una zona di libero scambio, dove, a partire dal 1° gennaio 1993, le frontiere interne sono state abbattute e le merci, le persone, i servizi e i capitali possono essere ceduti da un Paese all’altro senza pagamento di dazi doganali. Vi sono comunque delle eccezioni a questo principio generale: è il caso, ad esempio, dell’acquisto di un veicolo, che impone un’attenta fase di valutazione, da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, sull’idoneità della documentazione tecnica in possesso dell’acquirente e sulla regolarità degli adempimenti fiscali, dunque sul corretto assolvimento dell’IVA, prima che si possa procedere con il trasferimento, con l’immatricolazione e l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, in Italia. Anche l’acquisto di animali, armi e generi particolari come i tabacchi e le bevande alcoliche prevede, seppur realizzato all’interno di un Paese comunitario, forti limitazioni e spesso l’ottenimento di particolari autorizzazioni.

ACQUISTARE UN’AUTO NELL’UE

Nel caso si acquisti da un Paese comunitario un mezzo di trasporto nuovo, è previsto il pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione, dunque in Italia, anche se lo scambio avviene tra privati. Si considera nuovo il veicolo non ancora immatricolato o immatricolato in un Paese UE ma che non ha percorso più di seimila chilometri o è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Nel caso acquisti un veicolo usato, il privato dovrà pagare l’IVA del Paese del venditore, quando quest’ultimo è un soggetto d’imposta, mentre non dovrà assolvere alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche il venditore è un soggetto privato.

Se a comprare il veicolo, nuovo o usato, è un operatore professionale, questi sarà tenuto all’assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria (D.L. n. 331/93) e dalla disciplina Intrastat (D.L. n. 16/93), ferma restando, nel caso di mezzi di trasporto usati, l’eventuale applicazione, da parte del cedente, del particolare regime del margine.

Per comprendere il regime fiscale relativo agli acquisti realizzati nei Paesi membri, è necessario, comunque, distinguere tra acquirente privato e acquirente imprenditore. Il primo, infatti, se compra nell’ambito dell’UE prodotti destinati all’uso personale o familiare, è tenuto a pagare l’IVA soltanto una volta, nel Paese in cui effettua l’acquisto (a eccezione dell’acquisto di un’automobile nuova). Se si acquista, invece, a livello professionale, per poi rivendere, da un’azienda che rientra nel territorio comunitario, si deve richiedere l’emissione di una fattura priva di addebito IVA e procedere poi con l’emissione di una “autofattura” o con l’integrazione della precedente fattura attraverso l’indicazione dell’aliquota in vigore nel nostro Paese e la relativa imposta (si tratta di un meccanismo noto come “reverse charge” o “inversione contabile”). Il documento dovrà poi essere annotato sia nel registro IVA delle vendite sia in quello degli acquisti, rendendo neutrale l’impatto economico e finanziario dell’operazione. Tale procedura permette di evitare le frodi e tenere stabile il sistema finché non si giungerà a una armonizzazione delle aliquote IVA in vigore nei Paesi che compongono l’Unione Europea. Il professionista committente dovrà poi compilare, a cadenza temporale ben precisa, una lista di tutti gli acquisti e le vendite fatti all’interno del territorio comunitario (il cosiddetto “modello Intrastat”).

DEFINIZIONE DEL TERRITORIO COMUNITARIO

Il territorio doganale della Comunità non coincide precisamente con il territorio geofisico della stessa. Alcune zone degli Stati membri ne sono escluse: Isole Faeroer, Groelandia, Isola di Helgoland e territorio di Busingen, Ceuta e Melilla, Territori d’oltremare francesi e Collettività Territoriali di Mayotte, di St. Pierre e Miquelon, Livigno e Campione d’Italia, infine le acque nazionali italiane del Lago di Lugano (tra Ponte Tresa e Porto Ceresio). Parallelamente altri territori che non rientrano nei confini geofisici della Comunità ne sono integrati: Jungholz e Mittelberg, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Dipartimenti d’Oltremare francesi, Isola di Man e Isole Canarie. La definizione di “territorio della Comunità” valida ai fini IVA (art. 7 DPR 633/1972) è più ristretta rispetto a quella di “territorio doganale”, escludendo anche altre aree: isole Åland, Dipartimenti d’Oltremare francesi, Monte Athos, Isole Canarie e Isole Anglo-Normanne. Tali aree, pur rientrando nel territorio doganale comunitario, non sono comprese nel territorio fiscale e sono dunque trattate, ai fini IVA, come territori extra-UE.

(CONTINUA…)

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